Di Redazione su Sabato, 19 Maggio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

SC: rigetto domanda lite temeraria non determina soccombenza reciproca

I Giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11792 del 15 maggio 2018, hanno stabilito che in caso di rigetto della domanda ex art. 96 cpc per lite temeraria, tale pronuncia non può essere equiparata al mancato accoglimento della domanda proposta dalla controparte, tale da determinare una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifichi la compensazione delle spese di lite.

I Fatti
Con sentenza del Giudice di Pace di Casoria era stata rigettata la domanda proposta da due avvocati nei confronti dei coniugi X e Y volta ad ottenere il riconoscimento di una integrazione del compenso giudiziale loro liquidato in un precedente giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado i soccombenti proponevano appello.
Gli appellati X e Y si costituivano in giudizio chiedendo oltre al rigetto dell´impugnazione anche la condanna degli appellanti per lite temeraria ex art. 96 cpc.


Il Tribunale di Napoli Nord, rigettava l´appello e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati nei confronti degli appellanti e compensava le spese di lite, "attesa la soccombenza reciproca".
Avverso la sentenza del Tribunale, Y proponeva ricorso per cassazione, basato su diversi motivi.

Con il terzo motivo avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite, il ricorrente sosteneva che la compensazione delle spese operata dal Tribunale sulla base dell´asserita soccombenza reciproca, stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati, fosse da censurare. Infatti -sosteneva il ricorrente - la domanda ex art. 96 cpc non attiene al merito della controversia, a tale ultimo riguardo evidenziando che gli appellanti non avevano proposto alcun appello incidentale sul punto.
Pertanto secondo il ricorrente, non ci sarebbe stata alcuna soccombenza reciproca e, conseguentemente, non avrebbe potuto essere disposta la compensazione delle spese.

Ragioni della decisione
I giudici di legittimità della Terza Sezione hanno ritenuto fondate le censure con le quali il ricorrente aveva lamentato, in sostanza, la violazione dell´art. 92 c.p.c.. in ordine all´operata compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice di appello.

Gli stessi, dopo avere dichiarato di non condividere l´orientamento espresso dalla Corte con la sentenza 14/10 2016, n. 20838, hanno ritenuto di aderire al diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il rigetto, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell´integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un´ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell´art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532)".

In conclusione i giudici della Terza Sezione dopo aver dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso attinenti ad altri profili di violazione di legge perché inammissibili, ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo e così ha disposto sul punto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.
Documenti allegati
Dimensione: 28,61 KB