Di Redazione su Mercoledì, 13 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Separazione, mantenimento: conta capacità reddituale certa parte più debole, irrilevante breve durata vincolo

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con Sentenza n. 6433 del 2016 con la quale i supremi giudici hanno precisato che la mera attitudine al lavoro del coniuge richiedente l´assegno di mantenimento non è sufficiente, di per sè, a dimostrare il possesso di un´effettiva capacità a produrre reddito .
I Supremi Giudici hanno sottolineato, infatti, che bisogna necessariamente tener conto delle concrete prospettive occupazionali connesse a circostanze soggettive ed oggettive concrete, non potendosi invece operare una valutazione astratta ed aleatoria.
In altre parole gli Ermellini, ben coscienti della realtà economico- sociale In essere, hanno affermato che ai fini della richiamata valutazione Il Giudice deve necessariamente fare riferimento ai parametri su menzionati.
In effetti, i Giudici di prime cure si erano attenuti all´orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nell´ambito del relativo accertamento, ai fini del riconoscimento e della quantificazione del l´assegno, ha distinto due fasi: la prima diretta a verificare l´esistenza del diritto in astratto, in relazione all´inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e che sarebbe stato presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso vincolo, o quale avrebbe potuto legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto; la seconda volta alla determinazione in concreto dell´assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonchè del reddito di entrambi, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La Corte di merito, in maniera indubbiamente corretta, aveva valorizzato anche la difficoltà di reperire un´occupazione adeguata, pur tenendo in considerazione la capacità lavorativa della giovane donna.
Inoltre, con la Sentenza in commento, i Supremi Giudici hanno precisato che la funzione eminentemente assistenziale di tale contributo, volto a tutelare il coniuge economicamente più debole, esclude la possibilità di negarne l´attribuzione in virtù della breve durata del matrimonio.
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