Di Redazione su Venerdì, 06 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

La casa coniugale in comproprietà non incide sul quantum dell´assegno divorzile

Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 8158 del 22 aprile 2016.
Con tale ordinanza in riferimento alla richiesta proposta dall´ex marito di revisione in "peius" dell´assegno divorzile spettante alla moglie, la Corte Suprema ha chiarito che la comproprietà della casa coniugale non incide sulla misura dell´assegno non essendo "in re ipsa" fonte di reddito.
Nulla avrebbe aggiunto quest´ultima alla situazione economico-patrimoniale del coniuge beneficiario, infatti, proprio in virtù del regime di comunione legale, l´eventuale computo della casa coniugale in comproprietà avrebbe inciso anche, e in egual misura, sul reddito dell´ex marito.
Le doglianze, inoltre, di quest´ultimo, riferite ad un presunto stato di privilegio economico della ex moglie non hanno trovato alcun accoglimento da parte degli Ermellini, non essendo stato in alcun modo mostrato questo presunto divario economico ed essendo stato, invece, mostrato dalla ex moglie come il suo tenore di vita si fosse depauperato indubbiamente a seguito della separazione.
Facendo dunque riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il concetto di reddito è determinato tenuto conto dell´intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge, ricomprendendo al suo interno non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, "rebus sic stantibus" i Giudici hanno ritenuto opportuno rigettare integralmente il ricorso.