Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile con Sentenza n. 1323 del 2016 con la quale la Corte ha precisato e chiarito che l’attribuzione delle somme relative al riconoscimento dell´indennità di accompagnamento della de cuius, ritenuta invalida, agli eredi, non costituisce arricchimento senza causa e che la legge stessa esclude che tali somme siano percepite esclusivamente dall´erede che si è fatto carico dell’assistenza dell’invalido.
Nella fattispecie rimessa all´esame della Suprema Corte, è stato stabilito esattamente il principio di cui sopra, ossia che quello in questione (percezione dell´indennità di accompagnamento) è un diritto di tutti gli eredi, compresi quelli che non abbiano prestato materialmente assistenza.
Il che significa che gli eredi dell´invalido ormai deceduto hanno diritto alla quota di indennità di accompagnamento che pertanto deve essere liquidata in favore di ciascuno di essi.
Gli eredi dell’invalido hanno dunque un diritto pieno alle quote della pensione d´inabilità e dell’indennità di accompagnamento maturate dal momento della domanda amministrativa alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all´accertamento dell’inabilità da parte della competente commissione provinciale. Il diritto - in buona sostanza - si trasmette sic et simpliciter per successione ereditaria. Si ricade in una tipica situazione successoria che nulla ha a che vedere con l´obbligo di assistenza.
Risulta evidente che il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio dei titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell´avente diritto antecedente all´accertamento dei presupposti.
Ne consegue che, nel caso di specie, sussiste il diritto degli eredi dell´invalida alla quota dell’indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all´assistenza della predetta.
Nella fattispecie rimessa all´esame della Suprema Corte, è stato stabilito esattamente il principio di cui sopra, ossia che quello in questione (percezione dell´indennità di accompagnamento) è un diritto di tutti gli eredi, compresi quelli che non abbiano prestato materialmente assistenza.
Il che significa che gli eredi dell´invalido ormai deceduto hanno diritto alla quota di indennità di accompagnamento che pertanto deve essere liquidata in favore di ciascuno di essi.
Gli eredi dell’invalido hanno dunque un diritto pieno alle quote della pensione d´inabilità e dell’indennità di accompagnamento maturate dal momento della domanda amministrativa alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all´accertamento dell’inabilità da parte della competente commissione provinciale. Il diritto - in buona sostanza - si trasmette sic et simpliciter per successione ereditaria. Si ricade in una tipica situazione successoria che nulla ha a che vedere con l´obbligo di assistenza.
Risulta evidente che il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio dei titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell´avente diritto antecedente all´accertamento dei presupposti.
Ne consegue che, nel caso di specie, sussiste il diritto degli eredi dell´invalida alla quota dell’indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all´assistenza della predetta.
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