Non è possibile, e conduce direttamente alla sanzione della inammissibilità del controricorso, notificarlo alla controparte presso la cancelleria della magistratura in sede, sol perché la stessa non abbia indicato nell'atto un luogo fisico di domicilio, se nell'atto sia stato indicato un domicilio telematico. La Corte di Cassazione, I sezione Civile, con la sentenza n. 10102 del 10 aprile 2019, qui allegata, ha affermato, riportandosi alla sentenza n. 10143/2012 delle Sezioni Unite, che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".
Nel caso di specie, in cui il procuratore della ricorrente ha indicato l'indirizzo PEC, il controricorso avrebbe dovuto
essere notificato a tale indirizzo e solo in difetto, la notifica presso la
cancelleria della Corte avrebbe dovuto ritenersi nulla, con
conseguente rilievo dell'inammissibilità del controricorso. Su queste basi, pertanto, la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione ha respinto il capo della domanda di revocazione formulata in ordine a tale profilo, mentre l'ha accolta, riguardo all'altro ed ulteriore versante relativo alla condanna al pagamento delle spese di causa, in quanto, non risultando che il Ministero abbia svolto attività difensiva all'udienza pubblica, alcuna statuizione sulle spese avrebbe dovuto essere assunta.