Di Redazione su Venerdì, 23 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Inadeguatezza genitoriale e adozione, l´età non conta

Di fronte a genitori che non si mostrino idonei rispetto ai fabbisogni dei figli risulta necessario far dichiarare l´adottabilità degli stessi al fine di consentirne un armonico sviluppo.



Questo è quanto stabilito dai Giudici di piazza Cavour chiamati a dirimere una delicatissima controversia che vedeva protagonisti due genitori biologici, ormai anziani, che di fatto non riuscivano ad occuparsi in maniera adeguata della figlia.

I Giudici di Cassazione, sez. I Civile, con la recentissima sentenza n. 3594/2018, hanno quindi precisato come determinante, al fine di dichiarare la definitività dello stato di adottabilità della minore, non sia il dato anagrafico dei genitori, considerato del tutto residuale rispetto alle altre problematiche attinenti all´inidoneità rispetto al soddisfacimento dei bisogni tanto affettivi quanto di accudimento materiale giornaliero della figlia.



La battaglia, di lunghissima durata, portata avanti dai genitori piemontesi, definiti "genitori nonni" proprio per la loro avanzata età, è culminata proprio con la conferma dello stato di adottabilità della figlia che rimarrà con la propria famiglia adottiva al fine di consentirne un armonico sviluppo fisico e emotivo.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour i detti genitori non sono capaci di comprendere le esigenze né pratiche né emotive della bambina, verosimilmente a causa della totale acriticità del padre, versante in una situazione di sudditanza psicologica nei confronti della moglie, e della mancata consapevolezza della madre delle esigenze della figlia molto distaccata rispetto alla figlia e "chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo".



Tutto ciò, unito residualmente all´età dei genitori, valutata come elemento non pregiudizievole di per sé, ma come elemento oggettivo, ha portato ad un generale parere di inadeguatezza degli ricorrenti.

I Supremi Giudici, confermando quando stabilito dai Giudici torinesi hanno reso dunque, definitiva «l´adottabilità» della bambina, palesandosi l´adozione come l´unica soluzione, per il perseguimento del superiore interesse della minore.



In buona sostanza gli Ermellini hanno ravvisato un´ipotesi di abbandono materiale e morale nei confronti della piccola non emendabile date le difficoltà emerse nell´accudire la bimba.
Si allega sentenza.




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