Di Redazione su Sabato, 10 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Separazione tra sposi di paesi diversi, Sezioni Unite precisano giurisdizione

Su tale problematica si sono espresse le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 7 settembre 2016, n. 17676.
I Supremi Giudici nel caso sottoposto al loro esame, riguardante un caso di separazione tra un cittadino italiano ed una cittadina britannica, il cui matrimonio, dal quale era nato un figlio con il quale la donna era poi tornata a vivere in Inghilterra, era stato celebrato in Italia, hanno dichiarato la competenza del giudice ordinario statale in relazione alle problematiche attinenti precipuamente la separazione personale, mentre hanno dichiarato sussistere un difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazioni alle questioni inerenti all´affidamento ed al mantenimento del figlio minore.
I Supremi Giudici hanno precisato come questa diversificazione in ordine alla Giurisdizione sia da collegare alla applicazione al caso "de quo" del Regolamento CE n. 2201 del 2003.
Tale regolamento introduce una precisa distribuzione in ordine alla giurisdizione nei casi di separazione personale accompagnati da dinamiche relative all´affidamento di figli minori devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.
Quando, dunque, come nella fattispecie sottoposta all´attenzione del Supremo Collegio, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione, il suo superiore e preminente interesse col criterio di vicinanza, impongono, salvo le contemplate eccezionali deroghe, peraltro nel caso non operative, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d´indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all´interesse del figlio minorenne.
Inoltre, hanno ancora affermato le SS.UU., qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito e competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest´ultimo spetta, anche ai sensi dell´art. 5 n. 2) del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 nella specie applicabile ratione temporis, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore (non ricompresa nel campo d´applicazione del Regolamento CE n. 1201/2003: Considerando n. 11) trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia (in tema, cfr, Cass. SU n. 2276 del 2016: Corte di Giustizia UE, sentenza 16 luglio 2015 in causa c. 184/14).
Ciò detto, e venendo alla soluzione della questione loro sottoposta, se da una parte la domanda di separazione così come proposta, ossia innanzi il tribunale campano, sembrava essere stata correttamente articolata, la giurisdizione del giudice ordinario italiano, hanno concluso le Sezioni Unite, andava negata rispetto alle domande inerenti all´affidamento e al mantenimento del figlio della coppia, in quanto devolute in via esclusiva alla competenza del giudice del Regno Unito, luogo dove appunto risiedeva il minore.
Sentenza allegata



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