In caso di furto in un appartamento condominiale, commesso tramite l´accesso alle impalcature installate per il restauro dell´edificio, la responsabilità del Condominio a titolo di custodia è esclusa qualora si dimostri l´esistenza del caso fortuito.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29648/2017 depositata lo scorso 12 dicembre, torna ad occuparsi sulla responsabilità civile del Condominio committente in caso di furto in appartamento la cui commissione risulti essere stata colposamente agevolata dall´utilizzo di ponteggi o impalcature installati, esternamente allo stabile condominiale, per consentirne la ristrutturazione.
La giurisprudenza individua nella ditta appaltatrice il soggetto responsabile in via principale ai sensi dell´art. 2043 c.c. qualora l´impresa – trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e omettendo di adottare le cautele idonee ad impedire l´uso anomalo delle impalcature – abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno.
La responsabilità discende non dalla mera sussistenza del ponteggio ma, piuttosto, dalla circostanza che sia stato omesso qualunque accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione di pericolo: si è così riconosciuta la responsabilità della ditta che non abbia installato luci esterne, la guardiania, altri accorgimenti o, in generale, qualsiasi altra struttura di sicurezza per l´inviolabilità degli appartamenti. Dal canto suo, l´impresa appaltatrice, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare che le impalcature divengano un agevole accesso ai piani per i ladri, nonché l´eventuale prova che i malviventi non si siano serviti dei ponteggi per accedere all´appartamento del condomino vittima del furto.
Più dibattuto è, invece, il titolo di responsabilità del Condominio.
La giurisprudenza più recente (Cass. sent. n. 15176/2017), contestando l´orientamento sino ad allora prevalente, ha escluso che possa automaticamente affermarsi a carico del Condominio committente una responsabilità oggettiva o presunta da custodia ex art. 2051 c.c. in relazione ai ponteggi installati.
Per la sussistenza di una responsabilità per cose in custodia è necessario, infatti, che – oltre alla sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l´evento dannoso – il soggetto sia titolare di un effettivo potere fisico sulla cosa, comportante l´obbligo di vigilare sulla medesima e mantenerne il controllo. Un potere siffatto non è attribuito al Condominio, che semplicemente consente l´installazione dell´impalcatura e autorizza il mantenimento della struttura necessaria per l´esecuzione dei lavori, mentre lo si riconosce a carico dello stesso appaltatore, il quale è proprietario e/o quantomeno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura.
La responsabilità del Condominio committente, allora, può essere affermata esclusivamente ai sensi dell´articolo 2043 c.c., in concorso con quella dell´appaltatore, laddove quest´ultimo abbia agito come mero esecutore degli ordini del committente attuandone le specifiche direttive ovvero allorquando si ravvisi, nel Condominio, culpa in eligendo (qualora abbia scelto una impresa manifestamente inadeguata per l´esecuzione dell´opera) o in vigilando (allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l´operato della ditta appaltatrice o non abbia assunto alcuna iniziativa per indurre la stessa ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato).
Tradizionalmente, per riconoscere al condomino il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al furto subito, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la dimostrazione della presenza dei ponteggi, dell´ingresso dei ladri nell´appartamento per mezzo dei ponteggi e dell´assenza di norme di cautela, ritenendo per contro irrilevanti eventuali comportamenti colposi realizzati dalle stesse vittime di furti (quali, ad esempio, l´aver lasciato aperte le finestre attraverso le quali erano penetrati i ladri, oppure l´aver lasciato incustoditi i beni di valore sottratti).
Negli ultimi arresti giurisprudenziali, tra cui quello dello scorso 12 dicembre, si è riconosciuta invece la possibilità, per il Condominio, di provare il caso fortuito, inteso, in senso lato e comprensivo, sia come colpa esclusiva del danneggiato che come fatto del terzo.
Così, è andato esente da responsabilità il Condominio che aveva dimostrato la colpa esclusiva del danneggiato vittima del furto, il quale – oltre a non aver adottato le cautele necessarie nella conservazione dei gioielli poi rubati – aveva espressamente aderito alla delibera con la quale il Condominio decideva di non installare sui ponteggi l´impianto antifurto perché ritenuto troppo costoso (sentenza 28/01/2013 n. 1890).
Analogamente, nella sentenza n. 29648/2017, i giudici hanno ritenuto provato il caso fortuito, basandosi sulle risultanze istruttorie emerse durante il giudizio di merito: accertato che il furto era stato commesso durante il turno di lavoro degli operai dell´impresa appaltatrice e non essendo stata la loro presenza un fattore di dissuasione, la Corte di Appello aveva statuito – all´esito di una valutazione su una questione di merito non censurabile in sede di legittimità poiché adeguatamente motivata – che l´assenza di siffatta dissuasione non poteva essere imputata al condominio, dal quale non si poteva pretendere una vigilanza continua sul cantiere aperto.
La Cassazione, quindi, condividendo il ragionamento logico compiuto dalla Corte territoriale, ha confermato l´esonero di responsabilità del Condominio in quanto il caso fortuito, costituito dalla circostanza per cui nessuno degli operai della società si era accorto della presenza dei ladri, aveva interrotto il nesso di causalità tra l´evento illecito e la condotta del Condominio.
Rosalia Ruggieri, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, nell´anno 2010 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2013. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari.
Ha già pubblicato su questo sito, i seguenti articoli: 1) Avvocati: va sanzionato chi aziona più procedure esecutive contro lo stesso debitore, 29 novembre 2017.