Di Redazione su Giovedì, 07 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Fallimento contribuente sottoposto a verifica fiscale, SC: non opera termine dilatorio

 La Suprema Corte di Cassazione Civile, con l'Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019, ha ribadito il principio alla cui stregua la dichiarazione di fallimento del contribuente che sia stato sottoposto a verifica fiscale giustifica l'adozione dell'avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000.

Urgenza stante la necessità dell'Erario di intervenire nella procedura concorsuale e perdita, da parte del contribuente fallito della capacità di gestire il proprio patrimonio le ragioni alla base  del provvedimento, avendo il collegio rilevato che il citato termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore: "la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell'urgenza correlata alla necessità dell'Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d'altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8892 del 11/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016)".