Di Redazione su Mercoledì, 27 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Comunitaria

Diritto d´autore, internet e le foto pubblicate senza autorizzazione

La Corte di Giustizia Europea si è epressa sul problema della violazione del diritto d´autore nell´ambito dei siti internet.

Secondo l´avvocato generale Melchior Wathelet, l’inserimento di un collegamento ipertestuale che rinvia ad un sito che ha pubblicato foto senza autorizzazione non costituisce di per sé una violazione del diritto d’autore

Non rilevano, in proposito, le motivazioni di chi colloca il collegamento ipertestuale e la circostanza che egli sapesse o dovesse sapere che la comunicazione iniziale delle foto su altri siti non era stata autorizzata

In forza di una direttiva dell’Unione, qualsiasi atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore.

La Sanoma, editrice della rivista mensile Playboy, ha ordinato un servizio fotografico sulla sig.ra Britt Dekker, che appare regolarmente in programmi televisivi nei Paesi Bassi. La GS Media, che gestisce il sito Internet GeenStijl, ha pubblicato degli annunci e un collegamento ipertestuale che rinviava i lettori verso un sito australiano in cui le foto in questione erano state messe a disposizione del pubblico senza il consenso della Sanoma. Nonostante le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media si è rifiutata di rimuovere il collegamento ipertestuale in questione. Quando il sito australiano ha soppresso le foto su richiesta della Sanoma, GeenStijl ha pubblicato un nuovo annuncio che conteneva anch’esso un collegamento ipertestuale verso un altro sito, sul quale si potevano vedere le foto in questione. Anche quest’ultimo sito ha acconsentito alla richiesta della Sanoma di sopprimere le foto. Gli internauti che visitavano il forum della GeenStijl hanno successivamente inserito nuovi collegamenti che rinviavano ad altri siti in cui le foto potevano essere consultate.

Secondo la Sanoma, la GS Media ha violato il diritto d’autore. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione, Paesi Bassi) interpella la Corte di giustizia a tale proposito. Esso rileva, in particolare, che le foto non erano irreperibili prima che la GS Media pubblicasse il collegamento ipertestuale ma che, al contempo, esse non erano facili da trovare, cosicché l’inserimento del collegamento ipertestuale rivestiva un carattere eminentemente semplificatore.

Nelle sue conclusioni in data odierna, l’avvocato generale Melchior Wathelet precisa anzitutto che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda unicamente i collegamenti ipertestuali sul sito GeenStijl. Le violazioni del diritto d’autore commesse mediante la messa a disposizione delle foto su altri siti Internet non sono oggetto di causa.

L’avvocato generale riconosce che i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet facilitano ampiamente il reperimento di altri siti e delle opere protette disponibili su questi ultimi e offrono pertanto agli utenti del primo sito un accesso più rapido e diretto a tali opere. Tuttavia, i collegamenti ipertestuali che conducono, anche direttamente, a opere protette, non le «mettono a disposizione» di un pubblico allorché esse siano già liberamente accessibili su un altro sito, ma servono soltanto a facilitare il loro reperimento. L’atto che realizza la vera e propria «messa a disposizione» è quello compiuto dalla persona che ha effettuato la comunicazione iniziale.

Di conseguenza, i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet e che rinviano a opere protette, liberamente accessibili su un altro sito, non possono essere qualificati come un «atto di comunicazione» ai sensi della direttiva. Infatti, l’intervento del gestore del sito che colloca il collegamento ipertestuale, nella specie la GS Media, non è indispensabile per mettere le fotografie in questione a disposizione degli internauti, inclusi quelli che visitano il sito GeenStijl.

In tale contesto, non sono pertinenti le motivazioni della GS Media e la circostanza che essa fosse al corrente, o dovesse esserne, che la comunicazione iniziale delle fotografie su tali altri siti non era stata autorizzata dalla Sanoma o che tali fotografie non erano neanche state messe a disposizione del pubblico in precedenza con il consenso di quest’ultima.

L’avvocato generale precisa, tuttavia, che tali conclusioni poggiano sulla premessa secondo la quale le foto erano «liberamente accessibili» sui siti dei terzi a tutti gli internauti. È compito dello Hoge Raad chiarire se, di fatto, l’intervento della GS Media fosse oppure no indispensabile per mettere le foto a disposizione dei visitatori del sito GeenStijl.

Secondo l’avvocato generale, qualsiasi altra interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico» ostacolerebbe in maniera considerevole il funzionamento di Internet e arrecherebbe pregiudizio a uno degli obiettivi principali della direttiva, ossia lo sviluppo delle società dell’informazione in Europa.

In effetti, sebbene le circostanze di causa siano particolarmente flagranti, l’avvocato generale ritiene che, in linea di principio, gli internauti non conoscano e non abbiano a disposizione i mezzi per verificare se la comunicazione iniziale al pubblico di un’opera protetta, liberamente accessibile su Internet, sia avvenuta con o senza il consenso del titolare del diritto d’autore. Se gli internauti fossero esposti al rischio di essere convenuti in giudizio per violazione dei diritti d’autore ogniqualvolta mettano a disposizione un collegamento ipertestuale verso opere liberamente accessibili su un altro sito Internet, essi sarebbero molto più restii a farlo, e ciò a scapito del buon funzionamento e dell’architettura stessa di Internet, nonché dello sviluppo della società dell’informazione

IMPORTANTE: Le conclusioni dell´avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell´avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d´informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Fonte: Corte di Giustizia Europea, comunnicato stampa n.37/16 del 7 aprile 2016

Fonte: Quotidiano della p.a.