Di Redazione su Martedì, 04 Ottobre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Diritto ad assegno mantenimento ? Si perde se beneficiario inizia altra convivenza, ecco perchè

Chi, dopo la pronuncia giudiziale di divorzio, decide di iniziare una convivenza stabile con un nuovo partner, è avvertito: in caso di ricorso dell´ex, la perdita dell´assegno di cui eventualmente fruiva è quasi certa.
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 19345 pronunciata dalla sezione sesta Civile, depositata in data 29 settembre 2016. 
Nel caso sottoposto al loro esame, i Giudici, tanto in primo che in secondo grado, avevano escluso la possibilità di attribuire alla moglie un assegno divorzile. La Corte d´Appello, in particolare, confermando la sentenza impugnata, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per procedere al riconoscimento dell´assegno di divorzio in quanto, così come accertato nel giudizio di primo grado, la donna aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva offerto alcuna prova circa la pur dichiarata cessazione della relazione.
La donna aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, Sede nella quale, con l´ordinanza in commento, la pretesa dalla stessa riproposta è stata ancora disconosciuta.
Infatti, secondo il Supremo Collegio il ricorso doveva considerarsi infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l´instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell´assegno divorzile a carico dell´altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. 
Ciò in quanto, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell´individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l´assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l´altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall´obbligo di corrispondere l´assegno divorzile.
Per queste ragioni il ricorso non ha trovato accoglimento.
Ordinanza allegata



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