Di Redazione su Mercoledì, 28 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Deposito e pubblicazione sentenza non coincidenti, Sezioni Unite chiariscono decorrenza termine impugnazione

Le Sezioni Unite, a soluzione di contrasto, hanno affermato che deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza stessa di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell´impugnazione proposta nel termine "lungo", il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l´inserimento di essa nell´elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo.
Lo hanno affermato le Sezioni Unite, con Sentenza n. 18569 del 22/09/2016.
La questione
Nel procedimento instaurato dal Ministero delle Finanze nei confronti del Comune di Reggio Calabria per opporsi alla stima dell´indennità di esproprio di un´area appartenente alle Stato, C.A. aveva spiegato intervento volontario chiedendo il riconoscimento in suo favore della proprietà di parte dell´area suddetta per intervenuta usucapione e aderendo, per il resto, all´opposizione formulata dal Ministero. La Corte d´Appello di Reggio Calabria, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande.
Per la cassazione di questa sentenza gli eredi di C.A., proponevano ricorso nei confronti del Comune di Reggio Calabria e del Ministero dell´Economia e delle Finanze, 
Il collegio della seconda sezione civile della Corte chiamato a decidere sul ricorso, rilevato che la sentenza impugnata recava una data di deposito nonchè una diversa e successiva (di sette mesi) data di pubblicazione, entrambe seguite da timbro e firma del cancelliere, e che il ricorso per cassazione risultava spedito per la notifica nell´ultimo giorno utile ai sensi dell´art. 327 c.p.c., assumendo come dies a quo la seconda delle date suddette, rinviava la trattazione della causa in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione - sollevata da altro collegio della stessa sezione - avente ad oggetto la legittimità costituzionale delle norme in materia di pubblicazione della sentenza e di individuazione del dies a quo di decorrenza del cd. "termine lungo" di impugnazione. 
Successivamente, con ordinanza interlocutoria n. 19140 del 2015, il collegio, preso atto della decisione della Consulta (escludente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l´illegittimità dell´art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327 c.p.c., comma 1), denunciava il contrasto determinatosi in relazione alla differente lettura (e applicazione) della citata decisione della Corte costituzionale da parte di altri collegi della medesima sezione, in particolare con riguardo alla possibile ampiezza ed agli eventuali limiti del ricorso alla rimessione in termini per l´impugnazione, sollecitando in proposito l´intervento compositivo delle sezioni unite.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ripercorso il contenuto, apparentemente scontato, dei primi due commi dell´art. 133 c.p.c., a norma del quale "La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l´ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costitute".
Nella norma in esame la pubblicazione non è un posterius o comunque un´attività diversa dal deposito, ma si identifica con esso, essendo il deposito l´atto per mezzo del quale la sentenza è resa pubblica, ed essendo perciò logicamente inipotizzabile una pubblicazione come attività autonoma del cancelliere, diversa e successiva rispetto al deposito. 
Per altro verso, ai fini della pubblicazione non è però necessario che dell´avvenuto deposito si dia notizia alle parti costituite, essendo tale attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione ù mediante - deposito, siccome da effettuarsi entro un termine ad essa successivo ed evidentemente ordinatorio.
A partire dal deposito, deve inoltre, per legge, essere assicurata (se non la conoscenza, di certo) la conoscibilità della sentenza, nel senso che il difensore, con la diligenza dovuta in rebus suis, recandosi periodicamente in cancelleria per informarsi sull´esito di una causa della quale conosce la data di deliberazione, potrebbe, a partire dal momento del deposito, stante l´annotazione nell´elenco cronologico, venirne a conoscenza ed estrarne copia.
Ciò, secondo le Sezioni Unite, consente la soluzione delle conseguenze rivenienti dall´apposizione di una doppia data (di deposito e di pubblicazione) in calce alla sentenza.
Se infatti l´apposizione da parte del cancelliere di un´unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è "venuta ad esistenza" in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza, l´apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza, ma non impone per ciò solo di ricorrere a presunzioni aprioristiche e generalizzate ovvero ad indiscriminate ed ingiustificate rimessioni in termini. 
Infatti, una volta identificate le attività nelle quali si sostanzia il "deposito" della sentenza, per individuare il momento in cui esso è avvenuto (quindi il momento dal quale decorre il termine per impugnare) sarà sufficiente accertare quando le suddette attività sono state poste in essere (in pratica, da quando la sentenza è divenuta "conoscibile").
Pertanto, non avendo le ricorrenti prodotto prova documentale attestante la data di iscrizione della sentenza nell´elenco cronologico, ma avendo affermato che l´apposizione in calce alla sentenza di due date distanti sette mesi l´una dall´altra era dipesa esclusivamente dal ritardato adempimento, da parte della cancelleria, dei "compiti ad essa affidati", e che esse avevano avuto piena conoscenza della sentenza solo dalla seconda data, il collegio ha ritenuto che nella specie sussistessero i presupposti per fare ricorso alla presunzione semplice sulla base sia delle affermazioni delle parti che del lasso di tempo trascorso tra la prima e la seconda data, la cui ampiezza inusitata rendeva assai inverosimile che in concomitanza col materiale deposito della sentenza e la relativa attestazione fossero state compiute le attività di recepimento e riscontro della sentenza, con iscrizione nell´elenco cronologico ed assegnazione del numero identificativo da parte di un ufficio così oberato o disorganizzato da impiegare poi eventualmente sette mesi solo per dare comunicazione alla parte dell´avvenuto deposito mediante biglietto di cancelleria.
Da qui il principio di diritto: 
"Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l´inserimento della sentenza nell´elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione.
Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l´apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell´impugnazione proposta deve accertare - attraverso un´istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all´art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all´impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d´impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l´inserimento di essa nell´elenco cronologico delle sentenze e l´attribuzione del relativo numero identificativo".
Si allega Sentenza