Sull´argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con Sentenza n. 14176 del 2016.
La Sezione, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso, rilevata l´erroneità di quanto statuito dal Giudice di Pace di Ancona in relazione all´impugniazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto anconetano il 14 aprile 2014.
Infatti, seppure i motivi addotti dallo straniero non sono apparsi al Giudice idonei ai fini dell´accoglimento del ricorso, i Supremi Giudici non hanno ritenuto poter soprassedere su un principio, quello della tutela dell´unione familiare, che di per sé limita il potere dell´autorità.
Lo straniero infatti chiedeva una sorta di " ricongiungimento familiare" a seguito soprattutto della nascita della figlia in Italia.
Il ricorso, così ha spiegato la SC, appare fondato alla luce della giurisprudenza secondo cui in tema di espulsione del cittadino straniero, è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell´effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell´esistenza di legami con il paese d´origine.
Tale principio giurisprudenziale si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all´unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all´art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l´ingerenza dell´autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell´art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell´ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass. civ. sez. VI-1 n. 14610 del 13 luglio 2015).
Ciò detto, alla luce dei principi su enunciati, la Corte ha accolto il ricorso del cittadino straniero.
La Sezione, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso, rilevata l´erroneità di quanto statuito dal Giudice di Pace di Ancona in relazione all´impugniazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto anconetano il 14 aprile 2014.
Infatti, seppure i motivi addotti dallo straniero non sono apparsi al Giudice idonei ai fini dell´accoglimento del ricorso, i Supremi Giudici non hanno ritenuto poter soprassedere su un principio, quello della tutela dell´unione familiare, che di per sé limita il potere dell´autorità.
Lo straniero infatti chiedeva una sorta di " ricongiungimento familiare" a seguito soprattutto della nascita della figlia in Italia.
Il ricorso, così ha spiegato la SC, appare fondato alla luce della giurisprudenza secondo cui in tema di espulsione del cittadino straniero, è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell´effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell´esistenza di legami con il paese d´origine.
Tale principio giurisprudenziale si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all´unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all´art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l´ingerenza dell´autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell´art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell´ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass. civ. sez. VI-1 n. 14610 del 13 luglio 2015).
Ciò detto, alla luce dei principi su enunciati, la Corte ha accolto il ricorso del cittadino straniero.
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