Di Redazione su Martedì, 02 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Decreto espulsione straniero, unità familiare limite ai poteri autorità

Sull´argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con Sentenza n. 14176 del 2016.
La Sezione, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso, rilevata l´erroneità di quanto statuito dal Giudice di Pace di Ancona in relazione all´impugniazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto anconetano il 14 aprile 2014.
Infatti, seppure i motivi addotti dallo straniero non sono apparsi al Giudice idonei ai fini dell´accoglimento del ricorso, i Supremi Giudici non hanno ritenuto poter soprassedere su un principio, quello della tutela dell´unione familiare, che di per sé limita il potere dell´autorità.
Lo straniero infatti chiedeva una sorta di " ricongiungimento familiare" a seguito soprattutto della nascita della figlia in Italia.
Il ricorso, così ha spiegato la SC, appare fondato alla luce della giurisprudenza secondo cui in tema di espulsione del cittadino straniero, è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell´effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell´esistenza di legami con il paese d´origine.
Tale principio giurisprudenziale si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all´unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all´art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l´ingerenza dell´autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell´art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell´ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass. civ. sez. VI-1 n. 14610 del 13 luglio 2015).
Ciò detto, alla luce dei principi su enunciati, la Corte ha accolto il ricorso del cittadino straniero.

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