Di Redazione su Mercoledì, 09 Novembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Espulsione straniero, Cassazione: decreto illegittimo se non tradotto in lingua "madre"

Il decreto di espulsione dall´Italia di un cittadino straniero deve essere tradotto in lingua a lui nota, altrimenti è illegittimo e tale il giudice ha l´obbligo di dichiararlo.
Il principio è stato affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, con Ordinanza n. 22145 del 2 novembre 2016, con cui è stato accolto il ricorso proposto da un cittadino extracomunitario e cassato il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti.
L´antefatto
Nel caso in esame, ricorrendo nei confronti di un decreto di espulsione a lui notificato, un cittadino tunisino lamentava il difetto di traduzione del provvedimento in arabo, unica lingua a lui nota.
II Giudice di pace adito respingeva il ricorso, nell´assunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la norma che prevede l´imperatività di procedere a traduzione nella lingua dell´espellendo può essere soggetta a sindacato da parte del Giudice che deve applicarla nel caso concreto", e che il provvedimento prefettizio era stato tradotto in lingua francese, lingua ampiamente conosciuta nel paese d´origine del ricorrente, benché lingua ufficiale del medesimo fosse l´arabo.
Per la riforma della decisione, veniva proposto dall´interessato ricorso in Cassazione al fine di vedere riconosciuto il suo diritto alla "intellegibilità" del provvedimento.
La decisione della Suprema Corte
La tesi sposata dal Giudice di Pace non è stata condivisa, come detto, dal Giudice di legittimità, che hanno ritenuto manifestamente errata in diritto l´affermazione, contenuta nella ordinanza impugnata, alla cui stregua sarebbe conferito al giudice il potere del giudice di "sindacare" la norma di legge che impone la traduzione del decreto espulsivo in lingua nota alla persona espulsa. Inoltre, e per altro e concorrente verso, la necessità della traduzione nella lingua "madre" non può essere superata, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, dall´avvenuta traduzione in altra lingua (nella specie quella francese) nota alla maggioranza degli abitanti del paese di origine dell´interessato, senza neppure affermare - e tantomeno motivare - che essa sarebbe nota anche a quest´ultimo.
Per tale ragione, la Corte ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice indicato in dispositivo.
Sentenza allegata



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