Di Alessandra Garozzo su Venerdì, 12 Luglio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa

Ritorna nelle aule giudiziarie l'annoso problema del risarcimento del danno patrimoniale in connessione alla perdita della capacità lavorativa. Sul punto soccorre una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 16913/19) la quale sancisce che il danno va determinato in relazione alla gradualità del reddito del danneggiato. Precisamente un avvocato, a seguito di un incidente stradale, aveva chiesto una consulenza tecnica preventiva non ritenendo congrua la cifra liquidatagli dall'assicurazione del danneggiante; il giudice condannava solidalmente sia il conducente danneggiante che la relativa compagnia di assicurazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, scorporando dall'ammontare quanto già fosse stato corrisposto precedentemente 

Il danneggiato però proponeva appello ma vedeva le sue pretese accolte parzialmente attraverso una condanna all'integrazione del danno esigua a carico delle controparti. Veniva dunque proposto ricorso per Cassazione dal soggetto leso il quale rivendicava un diritto al risarcimento parametrato al suo reddito di avvocato che andava annualmente incrementato del 5% in base alle allegazioni da questi effettuate.  

La Corte di Cassazione rileva dunque che v'è una sostanziale violazione dell'art. 1223 c.c. qualora il risarcimento venga modulato in base ai parametri di cui R.D. 1403/22: la diminuzione dei saggi di interesse così come l'innalzamento della aspettativa di vita rendono i parametri suddetti non più suscettibili di determinare un equo risarcimento. Il ricorso dunque viene accolto e quale parametro di riferimento si fa rinvio alla media delle retribuzioni percepite nell'arco dell'attività professionale. Tale media viene calcolata con riferimento alle "coordinate" dettate in sede normativa ovvero ad un apprezzamento equitativo. La media così ottenuta va poi moltiplicata con coefficienti di capitalizzazione ritenuti "affidabili" come ad esempio quelli presi a riferimento nella capitalizzazione delle rendite previdenziali dalla relativa normativa