Di Redazione su Martedì, 11 Aprile 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Danni cagionati dai nostri animali domestici: quando pagare?

Sono sempre più numerose le famiglie italiane con un animale domestico, ma quando una piacevole compagnia può diventare un inconveniente?
Sulla base del principio secondo il quale del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell´art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, la Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 20/05/2016 n. 10402 ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un´amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l´invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l´animale fin da cucciolo.
Con citazione del settembre 1998 Z.A. convenne dinanzi al Tribunale di Belluno M.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - che quantificò in Euro 48.608.702 - conseguiti dalle lesioni alla mano destra cagionate dal morso del pastore tedesco del convenuto in occasione di una visita presso l´abitazione di costui, nel novembre 1994. Il Tribunale respinse la domanda, mentre la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 agosto 2011,ha riformato la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni:
1) il caso fortuito, escludente la responsabilità del M., ravvisato dal primo giudice nell´essersi la Z. introdotta in una stanza dell´abitazione del convenuto in cui si trovava la moglie di costui e nell´aver irritato colposamente il cane sia con la sua presenza, sia per aver tentato di dargli una carezza, non sussisteva poichè la Z. si recava spesso a trovare la moglie del M. e conosceva l´animale da quando era piccolo;
2) costei aveva invitato la Z. ad andarsene perchè era occupata non perchè il cane, che era nella stessa stanza, avrebbe potuto aggredire l´ospite;
3) pertanto avere la Z. tentato di accarezzare il cane non costituiva un fatto imprevedibile ed eccezionale e quindi non integrava il caso fortuito e perciò ai sensi dell´art. 2052 c.c. il proprietario del cane era responsabile delle lesioni da questo cagionate;
4) correttamente il C.T.U. aveva valutato il danno biologico permanente nella misura dell´11%, l´inabilità temporanea assoluta in 60 giorni e quella parziale al 50% in 90 giorni e quindi complessivamente in Euro 41.496,32, oltre interessi legali dalla liquidazione.
La Corte di merito ha correttamente applicato il principio su esposto precisando che la responsabilità si fonda non su un comportamento o un´attività - commissiva o omissiva , ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l´animale, spetta quindi all´attore provare l´esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell´animale e l´evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell´animale quod sensu caret (Cass. del 1977 n.261), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell´animale, bensì l´esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013).
Garofalo Pamela, autrice di questo articolo è studentessa presso la facoltà di Giurisprudenza di Catania*
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