Di Alessandra Garozzo su Martedì, 11 Giugno 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Crisi antecedente alla violazione dei dovere coniugali: non addebitabilità della separazione

I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 14591 del 2019 hanno fatto luce sull'argomento, molto discusso e delicato per le conseguenze che ne possono derivare, dell'addebito della separazione a carico del consorte che non abbia rispettato i doveri coniugali.

Ancora una volta con la detta ordinanza i Giudici Supremi, confermando quanto già statuito dai giudici di "seconde cure", sottolineano come sia necessario contestualizzare la separazione.

Gli Ermellini, cioè, pongono l'accento nel caso "de quo" sulla rilevante datata conflittualità esistente all'interno della coppia che compromettendo la serenità familiare ha poi portato inevitabilmente alla crisi irreversibile della stessa. 

In questa prospettiva i Giudici d'Appello, prima, ed i Giudici di Piazza Cavour ,poi, hanno ritenuto del tutto irrilevante il successivo "modus operandi" della donna che, solo a cagione della crisi già esistente col marito e dell'alta conflittualità nel rapporto con lo stesso, si è determinata ad abbandonare il tetto coniugale e ad iniziare una nuova relazione.

In quest' ottica gli Ermellini hanno escluso l'ipotesi dell'addebito a carico della donna, nonostante l'evidenza della nuova relazione, non avendo riscontrato un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. 

In particolare per quello che riguarda l'addebito della separazione nei casi di tradimento fondamentale rilievo viene dai Supremi Giudici dato al fattore temporale: l'addebito della separazione è possibile solo se l'infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.

Già i Giudici della Corte d'Appello, rivoluzionando quanto sostenuto dai Giudici di "prime cure", osservavano nel caso in esame l'antecedenza della crisi matrimoniale rispetto all'allontanamento della donna e alla relazione extraconiugale da lei intrattenuta con un altro uomo, precisando, tra l'altro, come l'abbandono del tetto coniugale dovesse essere imputato al conflitto già esistente nella coppia.

Anche i Giudici di Piazza Cavour seguono tali argomentazioni e per tanto respingono il ricorso dell'uomo volto all'addebito della separazione alla moglie.

Per i giudici del Palazzaccio la vera causa della separazione è da ricercare nel prolungato grave conflitto che ha reso impossibile la prosecuzione del matrimonio.

Si allega ordinanza.