Di Rosalia Ruggieri su Giovedì, 19 Marzo 2020
Categoria: Leggi dello Stato

Covid 19: le implicazioni sui processi penali

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con misure che impattano su tutti i settori, non escluso quello giudiziario.

In particolare, l'art. 83 del D.L. 18, inerente le Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, contiene specifiche disposizioni per il settore penale che, da questo momento in poi, saranno le uniche a trovare applicazione per tutti i processi in corso, stante la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11.

In particolare, ad eccezione dei procedimenti urgenti, sino alla data del 15 aprile 2020 si prevede:

- un ulteriore rinvio d'ufficio delle udienze;

- la sospensione dei termini processuali, di tutti i procedimenti giudiziari: si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali; sono altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. relativi ai termini di durata massima di custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare;

- una nuova regola per il computo del decorso dei termini durante il periodo di sospensione e di quelli "a ritroso": ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo; quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Tali previsioni non valgono, come detto, per i procedimenti espressamente definiti come urgenti, ovvero: i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza e quelli per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; i procedimenti ove gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p. (la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile). Per tali procedimenti, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra le altre misure, anche quelle relative alla possibilità di celebrare a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p. le udienze penali pubbliche.

Per il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari sentitile diverse autorità interessate, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, potranno adottare una serie di misure, tra cui la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e/o dell'orario di apertura al pubblico, la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa prenotazione, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze; la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 ,con le eccezioni per i procedimenti urgenti (nel caso di rinvio, tuttavia, il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del c.p.p. e di cui agli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 159/2011 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato).

In tutti i casi, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 

Per quanto riguarda le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali saranno effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e tutti gli uffici giudiziari saranno autorizzati all'utilizzo di tali sistemi; le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia o d'ufficio.

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui saranno svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.

La concessione dei permessi premio o del regime di semilibertà potrà essere sospesa dalla magistratura di sorveglianza, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. 

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