Di Redazione su Giovedì, 25 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Contratti bancari, SS.UU. cambiano idea: "Validi anche se firmati dal solo cliente".

Un altro e decisivo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per rendere operativo il "mutamento" di giurisprudenza e dichiarare la validità di quei contratti bancari che siano stati sottoscritti soltanto dai clienti e non dai funzionari dell´Istituto bancario, che giurisprudenza anche recente del giudice di legittimità aveva ritenuto irrimediabilmente nulli.


Nulla più di tutto questo e dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 898/2018 - tocca adesso alla sentenza n.1653/2018 porre una pietra tombale sulla vexata quaestio rivolvendo a favore delle banche la questione, che, nella fattispecie, era stata originata da una sentenza del Tribunale di Torino e da una rimessione alle Sezioni Unite in grado di legittimità.
Preliminarmente, l´attenzione dei giudici supremi si è concentrata sull´art.23 del d.lgs. 58/1998, del seguente tenore:
«I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti. La Consob,sentita la Banca d´Italia, può prevedere con
regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla
natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2.E´ nulla ogni pattuizione ...
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente..."

Detto disposto normativo -hanno quindi aggiunto i giudici cercando di delimitare la questione loro rimessa - pone la questione, specifico oggetto di rimessione da parte della I sezione civile «se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell´investitore, anche
la sottoscrizione ad substantiam dell´intermediario».
Ai fini della compiuta valutazione del profilo, il collegio ha quindi ricordato che il contratto agli atti, su cui si era sviluppato il contenzioso tra le parti, denominato « contratto di gestione CAP, consulenza ed amministrazione di portafogli» portava la sola sottoscrizione dei clienti, e vi era contenuta la dichiarazione degli stessi del seguente tenore: «dichiariamo che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto per
accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi».
Il contratto-quadro - hanno ancora affermato i giudici - è stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità "accostabile per alcuni aspetti al mandato, derivandone obblighi e diritti reciproci dell´intermediario e del cliente, e le successive operazioni sono state considerate quali momenti attuativi dello stesso, che per costante giurisprudenza", ha ricordato la cassazione, "non sarebbero soggetti alla previsione della forma scritta a pena di nullità".
La questione della nullità per difetto di forma scritta
nell´intermediazione finanziaria riguarda inoltre - ed anche di ciò le sezioni unite ne hanno dato atto - unicamente il contratto-quadro, e
per la nullità del contratto- quadro qualora sia prodotto, come nella
specie, un modulo sottoscritto solo dall´investitore, si sono pronunciate ripetutamente le sezioni semplici, dichiarandone la nullità.
Ma la nullità per difetto di forma "è posta nell´interesse del cliente, così
come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il
cui contenuto, previsto di base dall´art.30 del Regolamento Consob, deve rimanere a disposizione dell´investitore.
La nullità è quindi diretta ad
assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole
operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in
sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato...".
Così che è difficilmente
sostenibile - hanno concluso le sezioni unite - "che la sottoscrizione da parte del delegato della banca,
una volta che risulti provato l´accordo avuto riguardo alla sottoscrizione
dell´investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento
negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all´esecuzione del contratto e che vi sia stata la consegna della scrittura all´investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro".
Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
« Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai
servizi di investimento, disposto dall´art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n.
58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga
consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione
dell´investitore, non necessitando la sottoscrizione anche
dell´intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».