Di Redazione su Sabato, 20 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Contratti bancari monofirma, sufficiente sottoscrizione cliente, consenso intermediario si desume da comportamenti concludenti.

Con sentenza n. 898 del 16.01.2018 le Sezione Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla dibattuta questione della validità dei cd. "contratti bancari monofirma".
E´ stato risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine al rispetto del requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, di cui all´art. 23 del D.lgs. 58/1998, sottoscritto solo dall´investitore (cliente) e non anche dall´intermediario.

La vicenda
Un istituto di credito è stato convenuto in un giudizio di accertamento della nullità delle operazioni di investimento effettuate per l´acquisto di obbligazioni «Argentina Eur 8,75% 1998/2003» in quanto il modulo contrattuale predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti era privo di sottoscrizione da parte dell´intermediario.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, ha dichiarato la nullità, per mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate, visto che in causa risultava prodotto solo un modulo contrattuale, predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti, privo di ogni manifestazione di volontà negoziale delle prima e della sottoscrizione del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta «ancorché corredata dalla dichiarazione prestampata "un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi", a valere quale dichiarazione unilaterale ricognitiva dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto a forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la stipulazione. Né il contratto poteva ritenersi conclusione per adesione con la sola sottoscrizione del cliente o delle successive comunicazioni della banca».
Avverso tale pronuncia la Banca soccombente ha proposto ricorso per Cassazione. Con ordinanza n. 10447 del 27.04.2017 la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all´art. 23 del d.lgs. 58/1998, formulando il seguente quesito: «se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell´investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell´intermediario».

Il contrasto giurisprudenziale e l´assegnazione alle Sezioni Unite
L´annosa questione oggi risolta dalle Sezioni Unite è sorta:
- dalla prassi bancaria basata sulla sottoscrizione unilatere del cliente del modulo contrattuale, riportante la dichiarazione "un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi";
- dall´interpretazione dell´art. 23 del d.ldgs 58/1998, nella formulazione applicabile nella specie: «I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.(...). Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 2. E´ nulla ogni pattuizione (...) 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (..)».
- dalla ricostruzione/interpretazione giuridica della figura del cd. contratto-quadro destinato alla regolamentazione dei servizi alla cui prestazione si obbliga l´intermediario verso il cliente.
Parte della giurisprudenza ha assimilato il contratto quadro di cui sopra al mandato e, le successive operazioni sono state considerate quali momenti attuativi dello stesso (In tal senso Cass. S.U. nn. 26724 e 26725/2007). In tale ambito, la forma scritta a pena di nullità è stata riferita ai contratti-quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo la diversa previsione convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso, si richiamano le pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del 29/2/2016, n. 3950, del 13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011, n.28432).
Per la nullità del contratto- quadro qualora sia prodotto, come nella specie, un modulo sottoscritto solo dall´investitore, le recenti pronunce del 24/2/2016, n. 3623; del 24/3/2016, n. 5919; dell´11/4/2016, n. 7068; del 27/4/2016, nn. 8395 e 8396; del 19/5/2016, n. 10331 ( da ultimo, la decisione del 3/1/2017, n. 36 si è espressa in senso conforme in relazione all´analoga disposizione di cui all´art. 117 d.lgs. 24/9/1993, n. 385) hanno applicato il principio di carattere generale, secondo cui se è prevista la forma scritta ad substantiam, il contratto deve essere provato a mezzo della produzione in giudizio, essendo preclusa la possibilità di desumere la conclusione del contratto dalla dichiarazione sottoscritta dalla cliente di aver ricevuto copia del contratto sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la banca. Si è poi esclusa l´invocazione del principio secondo cui la produzione in giudizio della scrittura privata da parte del contraente che non l´ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione.
Di contro, altra parte della giurisprudenza ha escluso la nullità per difetto di forma, dando rilievo al momento dell´esecuzione del contratto e dunque agli ordini di investimento, alla comunicazione degli estratti conto, alla produzione in giudizio del contratto da parte di chi non lo aveva sottoscritto. (Cass. n. 4564/2012; Cass. n. 17640/2015). Elementi, questi ultimi, da cui far discendere la valida conclusione del contratto.

La decisione delle Sezioni Unite
«Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto all´art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell´investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell´intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».
Le Sezioni Unite premettono che la ratio ispiratrice della norma di cui all´art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), pone la nullità per difetto di forma nell´interesse del cliente, essendo questo l´unico soggetto a poter far valere tale vizio.
Pertanto, l´analisi dei profili inerenti il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità all´atto, deve essere necessariamente compiuta tenendo conto della finalità suindicata.
In ordine al primo profilo (forma scritta del documento e regolazione del rapporto), le Sezioni Unite evidenziano che il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 cod. civ. va inteso in senso funzionale e non strutturale. La ratio sottesa all´art. 23 tuf e all´art. 30 Reg. Consob è anche quella di assicurare la piena indicazione ai clienti dei servizi forniti, della durata e delle modalità del rinnovo del contratto, delle modalità di svolgimento delle singole operazioni, ecc., con la conseguenza che la sottoscrizione da parte del delegato della banca non è necessaria ai fini della validità del contratto-quadro una volta che risulti provato l´accordo (sottoscrizione dell´investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all´esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all´investitore. In tal senso «Il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall´investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati.».
Quanto al profilo della sottoscrizione come riferibilità all´atto, la Corte precisa che alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono due funzioni, l´una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l´altra su quello dell´attribuibilità della scrittura, e l´art. 2702 cod.civ. rende chiaro come la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell´atto, valga ad attestare la manifestazione per iscritto della volontà della parte e la riferibilità del contenuto dell´atto a chi l´ha sottoscritto. La specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell´accordo. La previsione della nullità, azionabile solo dal cliente, in caso di inosservanza dei requisiti di forma della redazione per iscritto e della consegna dell´esemplare alla parte, infatti, si palesa quale sanzione per l´intermediario, ben armonizzandosi nello stesso contesto del d.lgs. 58/1998, che è nel complesso inteso a dettare regole di comportamento per l´intermediario.
In tale contesto, dunque, è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall´investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione «rimanendo assorbito l´elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l´intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall´intermediario e la consegna dell´esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione».
Le Sezioni Unite chiariscono, infine, che l´interpretazione seguita è altresì in linea con le disposizioni dell´ordinamento europeo, regolamentazione Mifid 1e con l´art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il d.lgs. 3/8/2017, n.129, ed entrate in vigore lo scorso 3 gennaio, che, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, puntano l´accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, evidenziando la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato.

Conclusioni
La decisione in commento oltre ad aver composto il contrasto giurisprudenziale richiamato ed espresso un principio che, seppur riferito ai contratti di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B., è riuscita a raggiungere un equilibrio tra interessi contrapposti.
Alla "salvezza del contratto monofirma" per la Banca è corrisposta una maggiore responsabilizzazione della stessa rispetto a doveri imposti oltre che dalla normativa interna anche da quella europea, nonché una maggiore protezione nei confronti del cliente/investitore.
Alla supremazia del principio di protezione del cliente/investitore cui sono state rafforzate le tutela in tutte le fasi contrattuali è corrisposta la garanzia di una buona organizzazione interna della banca.
L´ago della bilancia? La prova dell´avvenuto assolvimento da parte della banca dell´obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente, normativamente previsto, redatto per iscritto e sottoscritto dall´investitore.
Daniela Di Palma
L´ Avv. Daniela Di Palma, autore di questo articolo, si è laureato in Giurisprudenza presso l´Universita "La Sapienza" di Roma. Ha conseguito l´abilitazione alla professione forense ed è iscritto all´Ordine degli Avvocati di Roma.
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