Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l´art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del
1998 (T.U. Immigrazione) impone all´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi
1998 (T.U. Immigrazione) impone all´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi
sopravvenuti nelle more della dell´emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero
(da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4113; 19 luglio 2016, n. 3205) ma la norma citata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall´Amministrazione al momento dell´adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda).
(da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4113; 19 luglio 2016, n. 3205) ma la norma citata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall´Amministrazione al momento dell´adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda).
Ciò comporta che se l´interessato nulla ha comunicato alla Questura (neanche dopo aver conseguito l´assunzione) e quest´ultima abbia respinto (non per assenza di reddito
ma) per assenza di un lavoro il rinnovo del permesso, tale rifiuto è legittimo.
Ad affermarlo, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 09/11/2016, (ud. 03/11/2016,
dep.09/11/2016), n. 4659
Purtroppo, di questa nuova attività lavorativa iniziata, lo straniero non aveva mai fatto menzione.
Il Tar si trovava comunque a respingere la richiesta perché il reddito risultava inferiore all´assegno sociale.
Nell´appello proposto successivamente, il cittadino pakistano affermava che i redditi, tanto del 2015 quanto del 2016, erano sufficienti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Di diverso avviso il giudice deputato a decidere in appello, il quale rilevava l´infondatezza dell´impugnazione.
Il D. Lgs n. 286 1998 all´articolo 5 comma 5, stabilisce infatti un obbligo per l´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi che sopraggiungono nel periodo di tempo necessario per emanare il provvedimento, ma facendo riferimento a quelli esistenti o rappresentati o conosciuti da questa stessa al momento in cui il provvedimento viene adottato ( anche se questo è successivo alla presentazione della domanda).
Il nostro pakistano non faceva presente alcun nuovo elemento alla Questura, neanche dopo l´assunzione, tanto che la richiesta veniva respinta per assenza di lavoro.
Fermo restando il respingimento dell´appello, è necessario e utile sottolineare però che, avendo il TAR controllato quanto fosse congruo il reddito documentato dal ricorrente, segnalava all´amministrazione che, qualora il ricorrente avesse fatto ulteriore richiesta, corredata di relativi elementi sopravvenuti, essa sarebbe stata obbligata a riesaminare le circostanze.
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