Di Redazione su Giovedì, 29 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Come risarcire i danni da sinistro alla salute: le 10 Regole della Cassazione

Una pronuncia, nella fattispecie l´ordinanza numero 7513/2018, depositata il 27/3/2018 dalla sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione (Presidente Giacomo Travaglino, Relatore Marco Rossetti) per spiegare, in un piccolo trattato di quasi 30 pagine, come debba essere articolato, riassunto ed infine risarcito il danno alla salute. Una sorta di preziosissimo vademecum a disposizione di avvocati, magistrati, operatori della Giustizia e consulenti sanitari, con il quale, al termine della disamina degli undici motivi del ricorso, sono ricostruiti, motivo per motivo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità e predisposto una sorta di decalogo cui l´interprete potrà riferirsi in ogni situazione sottoposta al suo vaglio.

Un´ordinanza che, se proprio si volesse condensare intorno ad un principio guida, ha affermato, rectius ribadito, che nel momento in cui sia stato riconosciuto ad una persona un determinato grado di invalidità, il risarcimento ad esso corrispondente assorbe, comprendendoli al proprio interno, anche i danni ´dinamico relazionali´, che, lungi dal poter costituire una autonoma ed ulteriore voce, sono da intendersi, al contrario, alla stregua di conseguenza ´normale´ del danno alla salute e non di un danno diverso. Si tratta, beninteso, di un criterio guida generale, in quanto la singolarità delle situazioni può determinare valutazioni diverse, come quando le conseguenze della menomazione subita a seguito dell´evento lesivo siano talmente gravi e le ricadute sulla integrità psicofisica del soggetto colpito talmente apprezzabili da giustificare un "aumento" del risarcimento del danno biologico con l´aggiunta del ´danno morale´.

FATTI DI CAUSA
Nel 2005 il Signor X Carlo aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Frosinone le società Y e Z e l´Inail, esponendo che: a) nel 2001 era rimasto ferito in conseguenza d´un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo di proprietà di una di esse ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società Z; b) che essendo il sinistro avvenuto durante uno spostamento compiuto in occasione di lavoro, l´Inail gli aveva erogato una rendita, ai sensi dell´art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38; c) che la Z gli aveva corrisposto somme inferiori al risarcimento dovutogli, avuto riguardo all´entità dei danni patiti.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna dei convenuti - ad
eccezione dell´Inail, nei confronti del quale chiedeva una pronuncia di mero accertamento - al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro e non ancora risarciti.
La compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio eccependo l´esistenza d´un concorso di colpa
della vittima, e l´Inail ammettendo la costituzione della rendita. Gli altri convenuti contumaci.
Con sentenza n. 448 del 2012 il Tribunale di Frosinone accoglieva
la domanda. Con sentenza 18.6.2014 n. 4150 la Corte d´appello di Roma, accogliendo il gravame della Compagnia, così provvedeva:
a) rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in tesi scaturito dalla riduzione del reddito lavorativo, ritenendola non provata; b) riteneva che il Tribunale, aumentando del 25% la misura standard del risarcimento del danno biologico, al fine di tenere conto della circostanza che la vittima avesse dovuto rinunciare, a causa dei postumi residuati all´infortunio, alla cura dell´orto e del vigneto cui era
solito in precedenza attendere, avesse duplicato il risarcimento, e di conseguenza riduceva il risarcimento del danno biologico del 25%; c) ricalcolava il credito residuo dell´attore, previa rivalutazione degli acconti pagati dall´assicuratore.
La sentenza d´appello veniva quindi impugnata per cassazione dall´attore originario, con ricorso fondato su undici motivi ed illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Come emerge dalla narrativa dei fatti e come è dato comprendere dalla parte motiva dell´ordinanza, la questione che si è posta ai supremi giudici di legittimità è sorta dal ricorso di un uomo che aveva riportato una invalidità (riconosciuta) superiore al 38% per un sinistro avvenuto durante uno spostamento per motivi di lavoro, ed al quale il Tribunale con la sentenza sopra sinteticamente illustrata aveva riconosciuto un aumento in misura pari al 25% della misura standard del risarcimento in modo da tener conto e compensare il ´grave e permanente danno dinamico relazionale´ della vittima sul presupposto che quest´ultima avesse dovuto rinunciare, in conseguenza del sinistro, a tutta una serie di hobbies tra cui la cura del vigneto e dell´orto. Una sentenza tuttavia riformata dalla Corte territoriale la quale, in accoglimento dell´appello spiegato dalla Compagnia assicuratrice, aveva invece ritenuto che tale maggiorazione non fosse legittima è dovuta, ritenendo, in sintesi estrema, del tutto fisiologico per un soggetto invalido la rinuncia a talune occupazionie la perdita di alcune facoltà. Con la conseguenza che, qualora queste ultime non avessero prodotto un danno patrimonialmente rilevante ed in quanto tale misurabile, non sarebbe stato possibile ammettere alcuna duplicazione del risarcimento.
Con l´ordinanza in commento (n. 7513/2 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento corrispondente a un determinato grado di invalidità riconosciuta, comprende già la menomazione degli aspetti ´dinamico relazionali´, conseguenza ´normale´ del danno alla salute e non di un danno diverso ed ulteriore. Questo - come detto - in linea di principio, sempre che la particolarità del caso non abbia reso più gravi le conseguenze della menomazione, giustificando un aumento del risarcimento del danno biologico con l´aggiunta del ´danno morale´.

IL DECALOGO DELLA SC
Con l´ordinanza, la Corte di Cassazione ha riassunto in dieci punti le regole per risarcire il danno alla salute. Eccoli in estrema sintesi e in linguaggio elementare rinviandosi per approfondimenti alla lettura del testo integrale della sentenza di cui, in fine a questo articolo si indica il link:
1) Il risarcimento prevede e disciplina solo due categorie di danni: patrimoniale e non patrimoniale;
2) iI danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) è categoria unitaria giuridicamente pur se non fenomenologicamente;
3) categoria unitaria significa che qualunque pregiudizio non patrimoniale causato dall´evento lesivo alla persona rimane soggetto alle stesse regolee agli stessi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);
4) nella valutazione e nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le conseguenze dannose causate alla persona dall´illecito e a non duplicare terminologicamente i danni risarcibili, attribuendo denominazioni diverse a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, ii giudice deve procedere a un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell´effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all´uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanta sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, ii fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d´un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d´una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l´attribuzione d´una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione ii grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);
7) in presenza d´un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo ii sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l´id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d´un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d´una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d´una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, ii dolore dell´animo, la vergogna, la disistima di se, la paura, la disperazione);
9) ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l´esistenza d´uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,cos1 come modificati dall´art. all´articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l´unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono ii danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale");
10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e ii sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est ii danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell´uno come nell´altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" (Il decalogo costituisce una sintesi dell´ordinanza secondo Quotidiano della sanità).
Quindi, nel caso di specie è stata confermata la pronuncia resa dalla Corte d´Appello affermandosi che (punto 7) "le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti ´dinamico-relazionali´, che sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale".
Mentre "le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico", ma devono essere puntualmente dimostrate.
Link della ordinanza: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180327/snciv@s30@a2018@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.