«È ammissibile l´acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell´ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem».
È quanto stabilito con la ordinanza pubblicata il 19 gennaio 2017 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione in una controversia nella quale un confinante aveva citato in giudizio il proprio vicino per aver edificato abusivamente a distanza inferiore a quella legale.
È quanto stabilito con la ordinanza pubblicata il 19 gennaio 2017 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione in una controversia nella quale un confinante aveva citato in giudizio il proprio vicino per aver edificato abusivamente a distanza inferiore a quella legale.
La Suprema Corte, sulla base del principio sopra espressamente riportato, ha confermato la correttezza della sentenza impugnata che aveva ritenuto maturata l´usucapione eccepita dal vicino rigettando la richiesta di demolizione, di risarcimento del danno nonchè la domanda rivolta al Comune con la quale si domandava l´adozione di provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in ragione dell´abusività dell´immobile.
Non appena disponibile, pubblicheremo il testo integrale della ordinanza.