Di Redazione su Venerdì, 24 Marzo 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassazione: raggiunta indipendenza economica, cessa obbligo mantenimento genitori

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, con ordinanza (allegata) n. 6509 del 2017, depositata in data 14 marzo.
I Supremi Giudici, con tale ordinanza, che si aggiunge alle innumerevoli pronunzie giurisprudenziali in materia, hanno stabilito che in casi come quello in esame, va applicato il principio in base al quale una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l´indipendenza economica, la successiva perdita dell´occupazione, o comunque un successivo cambiamento in peius della posizione economica della figlia, non comporta la reviviscenza dell´obbligo del genitore al mantenimento.

In linea anche con i precedenti orientamenti i Giudici Supremi hanno considerato determinante il comportamento della giovane che ha preferito rinunciare ad un contratto, seppure "sicuro", in quanto a tempo indeterminato, accettandone poi uno a tempo determinato.
I Giudici di Piazza Cavour sono stati tra l´altro indotti a porre in essere tale decisione in base ad altri fattori tra cui fondamentale si è rivelato quello relativo al dato anagrafico.

Infatti già solo quest´ultimo dato, seppure da contestualizzare rispetto alla società contemporanea, dove raramente alla maggiore età consegue anche l´acquisizione dell´indipendenza economica, collegato comunque alla detta indipendenza economica, nelle forme scelte dalla giovane, sono stati sufficienti a svincolare il padre dall´obbligo di mantenimento.
Gli Ermellini confermano, dunque, anche in tal caso quanto precedentemente dagli stessi statuito, ossia che l´obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento da parte degli stessi di una condizione di indipendenza economica che si intende raggiunta anche nell´ipotesi in cui, come nel caso de quo, il figlio sia stato messo concretamente nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma per scelta personale o per sua colpa non ne abbia tratto giovamento.
In tal senso, infatti, recentemente la giurisprudenza ha precisato che "il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l´autosufficienza economica, ma, anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita".
Ciò detto ove tale rifiuto sia privo di valida giustificazione il genitore precedentemente obbligato al mantenimento può ritenersi esente dall´obbligo detto.
Ordinanza allegata


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