Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 11844 del 09/06/2016. In caso di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio), hanno dichiarato i giudici supremi a definizione di un contrasto di giurisprudenza, è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l´intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata.
Sentenza allegata
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