Di Redazione su Venerdì, 01 Gennaio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassazione, art. 360 c.p.c.: ammesso sindacato su errore intrinseco, non denunciabile difformità della valutazione

Lo ha stabilito, con Sentenza n. 1078 depositata il 21 gennaio 2016, la Sezione II della Corte di Cassazione.
Secondo i giudici di legittimità, il vizio deducibile ai sensi dell´art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire. Opinando per una tale, seconda, soluzione, la (dedotta) erroneità della decisione finirebbe per fondarsi sulla ricostruzione soggettiva del fatto da parte del ricorrente ma questo, derivando da una diversa lettura del materiale probatorio, non è consentito, dato che tale indagine rientra nell´ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
Inoltre, prospettare con il ricorso per Cassazione un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell´intera vicenda processuale bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17479-2011 proposto da:
O.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROUS 34-B, presso lo studio dell´avvocato CECCONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall´avvocato SERGIO PAPARO;
- ricorrente -
contro
GUCCI LOGISTICA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell´avvocato MARINA MARINO, che lo rappresenta e difende unitamente all´avvocato CASODI GIANNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 750/2010 della CORTE D´APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2015 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito l´Avvocato Gianni Casodi per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 7/1/2003 la Gucci Logistica S.p.A proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5068/2003 emesso dal Tribunale di Firenze con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell´avvocato O.C. della somma di Euro 44.039,31 quale compenso per l´attività professionale svolta dal legale nell´interesse dell´opponente nel periodo settembre -novembre 2001, consistente nella redazione di un nuovo contratto - tipo da sostituire alla contrattualistica precedentemente in uso presso la società opponente per la regolamentazione dei rapporti con i fornitori. La società sosteneva che in realtà l´incarico non concerneva la redazione di un nuovo contratto-tipo, ma unicamente la revisione dei modelli già esistenti, con esclusivo riferimento alle modifiche rese necessarie dalla nuova legge sulla subfornitura e dai meccanismi di ispezione delle lavorazioni eseguite. In ogni caso l´attività svolta non poteva essere ricondotta nella voce tariffaria relativa alla "assistenza e redazione di contratti", trattandosi in realtà di una prestazione di consulenza di cui al punto 1 lettera d) delle stesse tariffe. In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, non potevano trovare applicazione i valori massimi tariffali nè poteva giustificarsi il raddoppio del massimo dell´onorario previsto dall´art. 4, comma 2 delle tariffe extragiudiziali.
Reso l´interrogatorio formale da parte dell´opposto e sentiti testimoni, il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1670 del 5/5/2005 accoglieva parzialmente l´opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la Gucci Logistica S.p.A al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 12.935,40, oltre accessori di legge. In motivazione si confermava l´esistenza di un incarico di redazione di un nuovo contratto-tipo, ma tuttavia, pur essendo corretto lo scaglione di valore considerato ai fini del calcolo degli onorari, si riteneva impossibile la loro determinazione nel massimo ed il successivo raddoppio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l´avvocato O., insistendo per l´integrale rigetto dell´opposizione, assumendo la correttezza della determinazione degli onorari così come contenuta nel ricorso introduttivo.
La società appellata proponeva a sua volta appello incidentale ribadendo l´erroneo inquadramento dell´attività professionale svolta da parte del professionista.
La Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 750 del 11/5/2010, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, rideterminava l´importo dovuto a titolo di compenso nella cifra di Euro 4.957,56 e condannava l´appellante alla restituzione in favore dell´appellata della maggior somma incassata in esecuzione della sentenza riformata.
I giudici di appello ritenevano fondato l´appello incidentale e concludevano nel senso che l´attività svolta da parte del ricorrente non rientrava tra quelle di assistenza per la redazione di un nuovo contratto, ma era consistita nella consulenza per l´adeguamento di un contratto già esistente, sicchè andava liquidata secondo i criteri previsti dalle tariffe professionali per le prestazioni di consulenza di cui al punto 1 lett. b).
Avverso tale sentenza O.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi e resiste con controricorso la società intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l´omessa ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell´art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi che la Corte di merito avrebbe escluso l´applicabilità nella fattispecie della previsione di cui all´art. 2 lett f delle tariffe stragiudiziali, approvate con D.M. n. 585 del 1994, omettendo dichiaratamente di esaminare i documenti e i testi contrattuali in atti. Secondo il ricorrente la motivazione adottata da parte del giudice di appello sarebbe meramente apparente o addirittura inesistente in quanto viene data per scontata la disponibilità del testo negoziale precedentemente utilizzato dall´intimata per regolare i rapporti quali quelli sottoposti all´esame del ricorrente, l´assenza di modificazioni di alcune clausole e l´inserimento di alcune pattuizioni standard, assumendosi altrettanto erroneamente che ciò escluderebbe l´idoneità del testo contrattuale predisposto dall´ O. a configurarsi come contratto nuovo.
A tal fine, e per confortare tale asserzione, il ricorrente ha riportato in ricorso tutte le clausole già presenti nei preesistenti contratti e poi riprodotte nella bozza contrattuale preparata dallo stesso ricorrente su incarico della società, nonchè le clausole contrattuali che concernono aspetti negoziali presenti anche nella suddetta bozza, ma caratterizzate da un contenuto sostanzialmente diverso, ed infine le clausole del tutto diverse dal testo precedentemente utilizzato dalla Gucci Logistica. Conclude pertanto nel senso che la disamina comparata fra il testo originario e quello predisposto, dovrebbe condurre senza ombra di dubbio a ravvisare una radicale diversità fra i due testi, non potendo in alcun modo trovare applicazione i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 4842 del 1989, che concerneva a ben vedere un´ipotesi del tutto diversa da quella in esame.
Alla luce di tale precisazione può però reputarsi che lo stesso ricorrente non contesti la correttezza dell´interpretazione della norma e precisamente della previsione tariffaria che distingue, nell´ambito delle attività stragiudiziali svolte dall´avvocato tra quella di assistenza e quella di consulenza, interpretazione che si è risolta nell´affermazione secondo cui l´attività consistente non nella redazione ex novo di un contratto, cioè nella attività creativa e nella traduzione in termini tecnico - giuridici delle pattuizioni delle parti, ma semplicemente nell´esaminare precedenti accordi ricevuti in copia, nello studiare le possibili tutele degli interessi del proprio cliente e nell´esprimere i suggerimenti richiesti attraverso la riformulazione dell´accordo sulla falsariga del precedente, va inquadrata tra le prestazioni di consulenza di cui al punto 1, lett B) (pareri scritti), della tabella allegata alla tariffa forense in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m 31 ottobre 1985 (previsione sostanzialmente identica a quella applicabile nel caso de quo), con conseguente liquidazione del compenso secondo le percentuali ivi stabilite, e non già tra le prestazioni di cui al punto 2, lett. G), della tabella medesima, che contempla l´attività di assistenza nella redazione dei contratti.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della previsione tariffaria assumendosi che, ogni qualvolta si è operata una sostanziale significativa modifica di un testo negoziale preesistente, l´onorario da riconoscere all´avvocato sia quello relativo alla redazione di contratti, e quindi all´attività di assistenza, e non anche quello invece concernente l´attività di consulenza.
I motivi, da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione, evidenziata dalla stessa formulazione, devono ritenersi infondati in quanto surrettiziamente finalizzati a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, attività questa preclusa al giudice di legittimità, non dovendosi però trascurare anche la considerazione secondo cui non risulta formalmente contestata la considerazione del giudice di appello, per la quale la previsione tariffaria in tema di assistenza non sarebbe in ogni caso invocabile, nel caso in cui, come accaduto nella fattispecie, la prestazione professionale sia stata resa in vista della predisposizione ovvero adeguamento di contratti - tipo, destinati cioè a disciplinare dei rapporti contrattuali rivolti ad un numero indeterminato di futuri contraenti.
Il giudice di merito invero, nell´esercitare il proprio potere di ricostruzione dei fatti di causa, ha esposto in motivazione che l´attività svolta dall´appellante si era risolta nel redigere ed inviare al cliente una bozza di contratto-tipo per i fornitori che modificava, secondo le indicazioni della committente, il precedente contratto-tipo, e che a tal fine furono rimesse al ricorrente anche copie dei contratti preesistenti da modificare. Inoltre ha aggiunto che alcune delle clausole dei contratti preesistenti furono riportate nel loro identico tenore, come peraltro confermato da parte dello stesso O. anche in questa sede, nella bozza predisposta, emergendo che altre clausole erano invece relative a contratti di fornitura standard, privi di uno specifico riferimento alle concrete prassi operative commerciali della committente. Nel proseguire nella motivazione, dopo aver ritenuto che l´assistenza al cliente per la redazione di un contratto deve consistere nell´attività di recepimento delle necessità negoziali del cliente e nella predisposizione originale e senza parametri di riferimento, di un testo negoziale autonomo che risponda alle medesime, e sia pertinente ad uno specifico negozio non riferibile ad un numero indeterminato di ipotesi contrattuali, ha concluso nel senso che la proposta di modifiche e di aggiornamento di uno schema già predisposto di contratto-tipo, non implica attività di assistenza per la redazione del contratto, ma una semplice attività di consulenza per l´adeguamento di esso. Alla luce di tale iter argomentativo, non appare possibile ravvisare un´ipotesi di motivazione assente ovvero insufficiente, avendo il giudice del merito, previa analisi e valutazione dei fatti di causa, estrinsecato in maniera logica e coerente le ragioni in base alle quali ha ritenuto di sussumere la fattispecie nell´ambito della previsione normativa applicata, conformemente all´interpretazione di quest´ultima offerta da parte del giudice di legittimità.
I motivi di ricorso pertanto si risolvono nella sollecitazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, assumendosi in realtà che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato l´attività professionale svolta, omettendo di prendere in considerazione il complessivo tenore della bozza predisposta dal ricorrente, a confronto con il testo dei contratti preesistenti.
In realtà il vizio deducibile ai sensi dell´art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell´ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
Inoltre la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell´intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.
Ed infatti, se gli unici rilievi attinenti all´art. 360 c.p.c., n. 5, possono concernere la correttezza giuridica della motivazione o la coerenza logico-formale (logico-giuridica) della stessa (Cass. 27197/11; Cass. SU 5802/98; 17477/07; 21224/10; 24679/13; 12988/13), appare alla Corte evidente come in realtà i motivi non contestila motivazione sotto tale profilo ma investano ancor più a monte la valutazione delle circostanze fattuali (nella fattispecie i testi contrattuali) che viceversa è rimessa esclusivamente al giudice del merito.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche per il secondo motivo di ricorso che, pur all´apparenza denunciando una violazione di legge, in concreto sollecita una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Conclusivamente il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell´intimata che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016