Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con Sentenza n. 1095, depositata il 21/01/2016. Secondo la valutazione della Corte, infatti, si tratta di attività che non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio dell’organo amministrativo, che non richiede – ove l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale - la previa decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, comma 2, c.c...
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