Di Redazione su Domenica, 15 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassa Commercialisti, poteri all´esame delle Sezioni Unite

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria n. 9489 del 10/05/2016, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti abbia il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità anche se tale condizione non sia stata previamente accertata dal Consiglio dell´Ordine.
La questione che dovrà essere risolta dalle Sezioni Unite, cui probabilmente sarà rimessa alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente tra le Sezioni semplici della Corte, riguarda l´interpretazione dei poteri esercitabili dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti: se cioè essa sia titolare del potere di verifica dell´esercizio della professione legittimo, oltre che di quello effettivo.
La Sezione rimettente ha infatti osservato che secondo il precedente della Corte costituito dalla Sentenza n. 13853/2009, alla Cassa spetterebbe soltanto il potere di verifica di effettività, ma che, secondo altra e più recente Pronuncia (Sentenza n. 25526/2013) la Suprema Corte ha optato per l´orientamento più esteso.
Nella fattispecie, tale diversificata interpretazione aveva condotto i giudici di merito, in primo e in secondo grado, a due valutazioni opposte: il Tribunale aveva infatti accolto le domande attoree, dichiarando la validità ad ogni effetto contributivo della sua iscrizione alla Cassa ed annullando la delibera della Giunta Esecutiva con cui si era deliberato di non tenere conto di una porzione del periodo in quanto asseritamente svolto in situazione di incompatibilità; mentre la corte territoriale aveva optato per l´opposta conclusione.
Ordinanza allegata