Di Redazione su Sabato, 09 Gennaio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cass. civ. Sez. Unite, 05/01/2016, n. 29 (Tributi locali)

La Corte a sezioni unite ha espresso il principio secondo cui il Giudice Tributario è giurisdizionalmente competente in relazione alla controversia avente ad oggetto l´impugnazione dell´ingiunzione fiscale emessa dal Comune per la riscossione dell´I.C.I. in pendenza di un giudizio tributario promosso contro l´avviso di accertamento, così come disciplinato dall´art. 68 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, ciò in quanto la detta ingiunzione è assimilabile ad una controversia in cui venga impugnato un ruolo.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -

Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5659-2013 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEFALCO 61, presso lo studio dell´avvocato COLACURTO ANDREA, rappresentata e difesa dall´avvocato BETTINI PAOLO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 6/2013 del TRIBUNALE di Brescia - Sezione distaccata di BRENO, depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M. in persona dell´Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per la dichiarazione, d´ufficio, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo

1. - In data 7-8 giugno 2012, il Comune di Bagnolo San Vito (MN) notificò ad B.A. ingiunzione fiscale n. 3424 prot. - emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2 sulla base di due avvisi di accertamento, n. 224 del 3 dicembre 2009 e n. 149 del 2 novembre 2010, nonchè della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 181/02/11 del 19 maggio 2011 -, intimandole il pagamento della somma di Euro 127.846,00, a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2006 e 2007, oltre interessi e spese, dalla stessa dovuta in relazioni a terreni di sua proprietà siti in detto Comune.

Successivamente, in data 28-29 giugno 2012, il Comune di Bagnolo San Vito notificò ad B.A. altra ingiunzione fiscale n. 1868 prot. - emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 sulla base dell´avviso di accertamento n. 66 del 4 febbraio 2011, nonchè della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 21/01/12 del 16 febbraio 2012 -, intimandole il pagamento della somma di Euro 62.930,00, a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l´anno 2008, oltre interessi e spese, dalla stessa dovuta in relazioni ai medesimi terreni di sua proprietà siti in detto Comune.

1.1. - Con citazione del 5 luglio 2012, la B. propose opposizione - ai sensi del citato R.D. n. 639 del 1910, dell´art. 3 - avverso dette ingiunzioni, convenendo dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia, sezione distaccata di Breno, il Comune di Bagnolo San Vito, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "In via preliminare: sospendere, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex artt. 32 e 5 l´efficacia esecutiva delle ingiunzioni fiscali n. 3424 prot. e 1868 prot. ..... Nel merito: dichiarare l´inesistenza e/o l´inammissibilità e/o la nullità e/o l´annullamento e comunque l´inefficacia, per i motivi dedotti in narrativa, delle ingiunzioni fiscali n. 3424 prot. e 1868 prot. .... per tutti i motivi dedotti.

....".

Costituitosi, il Comune convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, essendo la giurisdizione nella materia oggetto del giudizio attribuita al Giudice tributario, e concluse chiedendo: "In via principale e nel merito: dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di competenza recte: giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5 indicando quale Commissione Tributaria Provinciale competente quella di Mantova, essendo l´atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN) ...." Il Tribunale adito, con la sentenza n. 6/2013 del 16 gennaio 2013, pronunciata ai sensi dell´art. 281-sexies cod. proc. civ., ha così, tra l´altro, provveduto: "Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 ....; dichiara l´incompetenza per territorio del Tribunale adito a conoscere e decidere del presente giudizio, competente essendo il Tribunale di Mantova ....".

In particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, il Tribunale ha così motivato la decisione:

A) "Il recente D.Lgs. n. 150 del 2011 .... prevede, invero, all´art. 32 che "le controversie in materia di opposizione all´ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al .... R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3 sono regolate dal rito ordinario di cognizione". Il successivo art. 36, inoltre, stabilisce che le norme del suddetto decreto si applichino ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Ne deriva che, avendo il giudizio, come detto, l´impugnazione di un´ordinanza ingiunzione emessa dal comune per il recupero di un´imposta comunale ed essendo stata la causa incardinata con citazione notificata al Comune di Bagnolo San Vito nell´aprile 2012, successivamente all´entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è corretto affermare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente giudizio sulla base del menzionato art. 32 con superamento di tutte le questioni sollevate sul punto dalla difesa della parte convenuta, fondate su disposizioni di legge tutte antecedenti le più recenti modifiche normative in tema di semplificazione dei procedimenti civili".

B) "Va, peraltro, dichiarata la incompetenza per territorio del Tribunale adito a decidere del presente giudizio, competente essendo il foro di Mantova ove si trova il Comune di Bagnolo San Vito autore dell´ingiunzione fiscale. L´eccezione di incompetenza territoriale, invero, è da ritenersi insita nella stessa difesa del convenuto che ha indicato la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova quale giudice ritenuto territorialmente competente essendo stato l´atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN). La competenza territoriale del foro di Mantova trova riscontro nella espressa previsione da parte del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, della competenza del giudice del luogo in cui ha sede l´ufficio che ha emesso il provvedimento opposto".

2. - Avverso tale sentenza B.A. ha proposto ricorso con istanza di regolamento di competenza, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria, e chiedendo, tra l´altro, alla Corte di cassazione di "annullare la sentenza n. 6/13 ...., con la quale il predetto Tribunale ha declinato la propria competenza a conoscere dell´opposizione a ingiunzione fiscale ....; per l´effetto, dichiarare competente lo stesso Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, a decidere della causa sopra descritta.

Il Comune di Bagnolo San Vito, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

3. - Assegnato il ricorso alla Sezione 6, sottosezione 1, questa, con ordinanza interlocutoria n. 5434 del 7 marzo 2014, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Il Collegio - riassunta la predetta fattispecie sostanziale e processuale - ha, in particolare, osservato quanto segue:

"Così richiamati i fatti di causa, si osserva che appare rilevante, ai fini del decidere, il riesame del dibattuto rapporto di pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di competenza. Ad avviso di questo Collegio, sembra condivisibile l´opinione risalente, un tempo maggioritaria, che la competenza rivesta carattere prioritario: giacchè l´accertamento della spettanza della giurisdizione - o anche, in radice, dell´esistenza stessa della giurisdizione, in ipotesi di assoluta carenza di azione - non può che essere decisa dal giudice in astratto competente per materia, valore e territorio a conoscere della controversia, sulla base della prospettazione della domanda. In virtù del principio che ogni giudice è competente a decidere della propria competenza, sembra evidente che tale accertamento sia pregiudiziale rispetto a qualunque altra questione, di rito o di merito, costituendo un riflesso del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.): tanto più, rispetto a questioni, come quella della giurisdizione, suscettibili di pronuncia con attitudine a preclusione pro judicato (Cass., sez. unite, 17 dicembre 2007 n. 26483). Che l´esistenza, o no, della potestas judicandi nel caso concreto possa essere accertata da un giudice potestativa mente individuato dalla parte - eventualmente in violazione di tutti i criteri di radicamento della competenza - appare, infatti, tesi del tutto eccentrica ai principi generali che informano il processo; e certo, non assimilabile all´evenienza, tutt´altro che rara, di statuizione sulla giurisdizione emessa da giudice ritenutosi erroneamente competente: non inficiata, a differenza della prima, da incompatibilità di decisum, e dunque intimamente coerente, restando solo soggetta ad un fisiologico sindacato nella naturale sede di impugnazione. Nè si può sostenere, sotto altro profilo, che l´accertamento sulla sussistenza della giurisdizione resti salvo all´esito di translatio iudicii al giudice competente. La conservazione degli effetti processuali (oltre che sostanziali, come l´interruzione-sospensione della prescrizione, l´efficacia della trascrizione, l´impedimento di decadenze, ecc.) è preservata in ordine ai soli atti istruttori - e cioè, tipicamente, le prove assunte: che non degradano ad argomenti sussidiari di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civile, come invece nella trasmigrazione tra giurisdizioni diverse (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 5) - ed eventualmente cautelari (principio affermato, sia pure con efficacia interinale, dall´art. 15 c.p.a., comma 7 e dall´art. 27 cod. proc. pen.). Ma non certo per le sentenze, che vengono, per definizione, travolte ex post dall´accoglimento del regolamento di competenza, necessario, facoltativo o d´ufficio: e che dunque nascerebbero inutiliter datae nell´ipotesi speculare di un´incompetenza dichiarata ex ante. Con l´unica eccezione, senza dubbio vistosa, della sentenza dichiarativa di fallimento pronunziata dal giudice incompetente: fatta salva dalla norma - di natura speciale, se non eccezionale - di cui al novellato art. 9-bis, L.Fall.. Nell´ottica della ricostruzione dogmatica condivisa da questo Collegio appare dunque oggettivamente contraddittorio il provvedimento del Tribunale di Brescia - sezione distaccata di Breno che afferma la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia della quale si dichiara contestualmente incompetente, per territorio, a conoscere. Con l´ulteriore corollario che tale accertamento positivo resta tamquam non esset; onde questa Corte, investita di un regolamento - definibile, per l´effetto, incontestabilmente necessario - potrebbe rilevare d´ufficio la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una controversia di natura tributaria (in tema di I.C.I.), rimessa alla cognizione delle commissioni tributarie: in conformità con l´indirizzo assolutamente costante secondo cui il fatto che l´opposizione ad ingiunzione prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, dia luogo ad un ordinario processo di cognizione - in cui è assicurata al privato destinatario la possibilità di contestare e, ricorrendone gli estremi, di far cadere la pretesa fatta valere in ingiunzione, mediante l´accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di legge cui viene rapportata l´obbligazione - non è rilevante ai fini della soluzione della questione di giurisdizione: in quanto la norma in esame non reca deroga all´ordinario riparto di giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e pertanto non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti in esse dedotti, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice (Cass., sez. un., 08/02/2013, n. 3043; Cass., sez. un., 18/12/2008, n. 29529; Cass. sez. un. 1232/2002). Per pervenire ex officio a tale riaffermazione di principio non sarebbe necessario, in ultima analisi, procedere al revirement (sollecitato nelle conclusioni dei P.G.) della giurisprudenza di legittimità, preclusiva, per contro, del rilievo officioso nell´ambito di un regolamento facoltativo di competenza (Cass., sez. 3, 12 novembre 1999 n. 12566; Cass., sez. unite 23 giugno 1995 n. 7086); pur se condivisibili, al riguardo, appaiono le argomentazioni dell´organo requirente. La dizione testuale dell´art. 37 cod. proc. civ. ("Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d´ufficio, in qualunque stato e grado del processo"), sembra infatti prescindere - fuori dell´ipotesi di un giudicato, anche implicito - dal limite, connaturale al principio devolutivo, dell´articolazione di un motivo ad hoc. Questo collegio deve peraltro prendere atto che la ricostruzione dogmatica suesposta, recepita, in passato, dalla giurisprudenza di legittimità e da autorevole seppur risalente dottrina - anche sulla base dell´argomento sussidiario (per la verità, di più dubbia consistenza) che la questione di giurisdizione abbia natura di merito - è stata contraddetta in taluni precedenti di questa Corte, ove si assegna, invece, alla giurisdizione una posizione gradatamente prioritaria, sotto il profilo logico, rispetto alla questione di competenza (Cass., sez. unite 26483/2007 cit.; Cass., sez. unite 22 aprile 1999 n. 248, nessuna delle quali, peraltro, emessa a composizione di un contrasto giurisprudenziale). Si palesa dunque necessario rimettere di nuovo la problematica alle sezioni unite per un´eventuale rivisitazione critica dell´indirizzo più recente:

muovendo dal rilievo che la questione della giurisdizione, pur se in astratto preliminare in rapporto alla competenza, che ne rappresenta una frazione - principio richiamato nella ratio decidendi riprodotta nelle relative massime e su cui si dovrebbe consentire, ove a decidere fosse ab initio la Corte di legittimità, deputata a dirimere in via definitiva il riparto di giurisdizione e di competenza - non si traduce in pregiudizialità giuridica qualora sia invece il giudice di primo grado (potestativamente adito dalla parte attrice) ad esaminarla; e che dovrebbe invece astenersene, ove riconosca di non essere stato correttamente individuato: riservandone la cognizione, unitamente al merito, al diverso giudice da lui ritenuto competente".

4. - Assegnato il ricorso all´udienza pubblica delle Sezioni Unite, all´esito dell´odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso, chiedendo, in via principale, di dichiarare d´ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. - Con il primo (con cui deduce: "La corretta qualifica dell´eccezione preliminare sollevata dal Comune di Bagnolo San Vito in termini di eccezione di giurisdizione"), con il secondo (con cui deduce: "La competenza territoriale in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale. La rilevabilità di ufficio dell´eccezione di incompetenza") e con il terzo motivo (con cui deduce: "La tempestività del rilievo d´ufficio dell´incompetenza territoriale") - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la sentenza impugnata, e - premesso, in primo luogo, che è condivisibile l´affermazione del Giudice a quo, di sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 32 e 36 e, in secondo luogo, che il Comune convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, aveva sollevato esclusivamente un´eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito a conoscere la controversia promossa dalla stessa ricorrente - sostiene che il Giudice a quo ha erroneamente: a) ".... pronunciato sull´incompetenza territoriale del giudice di primo grado adito, pur non essendo stata formulata ritualmente un´eccezione in tal senso ...."; b) ".... ritenuto che tale eccezione possa desumersi per implicito dalle difese del convenuto ...."; c) "....

ritenuto ritualmente formulata un´eccezione di incompetenza in cui il giudice che il convenuto riteneva, in ipotesi, territorialmente competente, è stato indicato in modo errato (il Comune indicava infatti come competente la Commissione Tributaria di Mantova, non il Tribunale di Mantova), in spregio a quanto previsto dall´art. 38 c.p.c."; d) ".... rilevato d´ufficio la propria incompetenza territoriale, pur non prevedendo la legge (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32) per le opposizioni alle ingiunzioni fiscali un foro funzionale e inderogabile"; e) "non rilevato la propria incompetenza territoriale in favore del giudice funzionalmente competente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.".

2. - La fattispecie alla base del ricorso in esame sta in ciò:

a) che il Tribunale ordinario di Brescia - investito da un´opposizione ad ingiunzione in materia di I.C.I., promossa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), ed a fronte dell´eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario sollevata dal Comune impositore convenuto - ha, in primo luogo, affermato la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia in forza del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 32 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54), e, in secondo luogo, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale ordinario di Mantova, "essendo stato l´atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN)";

b) che, avverso tale pronuncia, l´opponente - la quale condivide l´affermata giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia - ha proposto regolamento di competenza, chiedendo di "annullare la sentenza ...., con la quale il predetto Tribunale ha declinato la propria competenza a conoscere dell´opposizione a ingiunzione fiscale ....; per l´effetto, dichiarare competente lo stesso Tribunale di Brescia - sezione distaccata di Breno a decidere della causa sopra descritta ....".

3. - L´ora descritta fattispecie processuale pone dunque, alla luce delle considerazioni svolte dalla su riprodotta ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite, la seguente specifica questione:

- se, qualora avverso una sentenza di primo grado - con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando esplicitamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, dichiarando la propria incompetenza per territorio ed indicando il diverso giudice ritenuto territorialmente competente - sia stato proposto regolamento di competenza, la Corte di cassazione possa o no, in tale sede, rilevare d´ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito.

4. - L´ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite sollecita opportunamente - ai sensi dell´art. 374 c.p.c., comma 2, in presenza di non univoci orientamenti della Corte, come si vedrà -, "il riesame del dibattuto rapporto di pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di competenza sembrando condivisibile l´opinione risalente, un tempo maggioritaria, che la competenza rivesta carattere prioritario: giacchè l´accertamento della spettanza della giurisdizione - o anche, in radice, dell´esistenza stessa della giurisdizione, in ipotesi di assoluta carenza di azione - non può che essere decisa dal giudice in astratto competente per materia, valore e territorio a conoscere della controversia, sulla base della prospettazione della domanda. In virtù del principio che ogni giudice è competente a decidere della propria competenza, sembra evidente che tale accertamento sia pregiudiziale rispetto a qualunque altra questione, di rito o di merito, costituendo un riflesso del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.)", sollecitando altresì, in particolare, "un´eventuale rivisitazione critica dell´indirizzo più recente: muovendo dal rilievo che la questione della giurisdizione, pur se in astratto preliminare in rapporto alla competenza, che ne rappresenta una frazione - principio richiamato nella ratio decidendi riprodotta nelle relative massime e su cui si dovrebbe consentire, ove a decidere fosse ab initio la Corte di legittimità, deputata a dirimere in via definitiva il riparto di giurisdizione e di competenza - non si traduce in pregiudizialità giuridica qualora sia invece il giudice di primo grado (potestativamente adito dalla parte attrice) ad esaminarla; e che dovrebbe invece astenersene, ove riconosca di non essere stato correttamente individuato: riservandone la cognizione, unitamente al merito, al diverso giudice da lui ritenuto competente".

4.1. - L´affermazione - secondo cui la questione di competenza, intesa quale "frazione o misura della giurisdizione", sta, sul piano logico-giuridico, in posizione successiva e conseguente a quella di giurisdizione e presuppone, quindi, che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l´attribuzione al giudice ordinario della potestas judicandi in ordine alla controversia in atto - è risalente e prevalente nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22776 del 2012, 3328 del 1994, 248 del 1999, 261 del 2003; ma cfr., precedentemente, le sentenze nn. 4682 del 1980 e 5291 del 1985).

L´argomento che la sorregge consiste nel rilievo che "il problema della competenza, come frazione o misura della giurisdizione, sorge come questione logicamente successiva e conseguente da affrontare solo dopo che sia stato risolto affermativamente il quesito sulla giurisdizione, in quanto il problema della competenza presuppone che sia divenuto certa e definitiva l´attribuzione a decidere quella determinata controversia al giudice ordinario, in quanto appartenente a quest´ultimo e non al giudice amministrativo. In realtà, la questione della competenza comporta un problema di distribuzione o di ripartizione del potere di decidere tra i diversi giudici ordinari, sicchè non può che porsi su di un piano ulteriore e logicamente successivo rispetto al problema di giurisdizione" (così la motivazione della sentenza n. 3328 del 1994 cit.).

Si tratta - com´è evidente - di un tradizionale argomento di carattere logico-giuridico, fondato prevalentemente sulla definizione della competenza come "frazione o misura della giurisdizione". Tale argomento tuttavia, ad avviso del Collegio, richiede un più solido fondamento, basato prevalentemente, se non esclusivamente, sull´analisi dell´ordinamento giurisdizionale positivo, quale emerge innanzitutto dal disegno costituzionale.

Occorre perciò riesaminare il problema del rapporto di pregiudizialità tra questione di giurisdizione e questione di competenza - la soluzione del quale rileva indubbiamente per la soluzione della più specifica questione posta dalla su descritta fattispecie processuale (cfr., supra, n. 3.) - alla luce della disciplina (non soltanto ordinaria, ma) soprattutto costituzionale:

l´attribuzione della potestas judicandi a diversi ordini giurisdizionali di magistrati e della potestas decidendi ai diversi magistrati appartenenti ad un medesimo ordine è infatti, come si vedrà in dettaglio, tema squisitamente costituzionale, concernendo la stessa configurazione del potere giudiziario delineata dalla Costituzione ("La Magistratura", di cui al Titolo 4 della Parte seconda, intitolata "Ordinamento della Repubblica") in rapporto sia con gli altri poteri dello Stato (rapporto relativamente al quale rileva il principio della "riserva di giurisdizione" che, "non enunciato esplicitamente da una singola norma costituzionale, ma chiaramente desumibile in via sistematica da tutto il Titolo 4 della Parte 2 della Costituzione .... consiste nella esclusiva competenza dei giudici - ordinar e speciali - a definire con una pronuncia secondo diritto le controversie, che coinvolgano diritti soggettivi o interessi legittimi, loro sottoposte secondo le modalità previste dall´ordinamento per l´accesso alle diverse giurisdizioni": così la Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013, n. 12.5. del Considerato in diritto), sia con tutti coloro che "accedono alla giustizia".

Al riguardo, appaiono indispensabili alcune precisazioni ed esplicitazioni preliminari: sia sull´oggetto della garanzia del "giudice naturale", di cui all´art. 25 Cost., comma 1, ("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") - richiamato nell´ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite ad evidente supporto della tesi della "pregiudizialità", quantomeno in determinate fattispecie processuali quale quella in esame, della questione di competenza rispetto a quella di giurisdizione -, sia, più in generale, sulla disciplina costituzionale concernente l´"Ordinamento giurisdizionale" della Repubblica (Sezione prima del Titolo 4 della Costituzione) e l´attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, al giudice amministrativo e ad altri giudici speciali.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza costituzionale concordano sulla ratio della garanzia del "giudice naturale" prevista dall´art. 25 Cost., comma 1, propria dello Stato costituzionale di diritto:

l´affermazione di tale garanzia - corollario, fra i tanti, del più generale principio dell´eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, di portata "assolutamente generale" (Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 1971) applicandosi a tutti gli organi giurisdizionali, la cui attuazione è assistita da riserva (tendenzialmente) assoluta di legge mediante norme generali ed astratte, dettate preventivamente -, da un lato, mira ad assicurare a tutti coloro che esercitano il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) "il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi" (cfr., per tutte, Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1962, n. 4 del Considerato in diritto), dall´altro e al contempo, pone una fondamentale regola di organizzazione istituzionale del potere giurisdizionale, volta ad assicurare l´indipendenza e l´imparzialità di ogni giudice, anche rispetto alla singola regiudicanda (art. 111 Cost., commi 1 e 2).

Va immediatamente sottolineato che questa garanzia pertiene non soltanto alla "competenza in senso stretto" - come invece non infrequentemente si mostra di ritenere (pure nell´ordinanza di rimessione) - ma anche, e ancor prima, alla "giurisdizione" (o "competenza giurisdizionale") a conoscere una determinata controversia.

Ciò è proprio quanto emerge in modo molto chiaro dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale: ".... il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall´art. 25 Cost., comma 1, ma non anche qualora l´identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti ...." (così, sinteticamente, l´ordinanza n. 176 del 1998; cfr., nello stesso senso, l´ordinanza n. 343 del 2001, nonchè, ex plurimis, le sentenze nn. 182 del 2014, 30 del 2011, 237 e 77 del 2007, 204 del 2004, 452 del 1997, 217 del 1993, 269 del 1992, 88 del 1962 cit.).

Del resto, anche le principali carte internazionali dei diritti, nel garantire ad ogni persona il cosiddetto diritto di "accesso alla giustizia", affermano che tale diritto deve essere esercitato dinanzi al giudice - lato sensu - "competente" secondo le leggi nazionali (cfr., ad esempio, l´art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell´uomo: "Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali nazionali ....";

l´art. 14, prf. 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881: "Ogni individuo ha diritto ad un´equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale stabilito dalla legge ...."; l´art. 6, prf. 1, della CEDU: "Ogni persona ha diritto ad un´equa e pubblica udienza .... davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge ....";

l´art. 47, prf. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente .... da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge"). Ferma dunque la garanzia della precostituzione per legge di qualsiasi giudice rispetto alla singola regiudicanda, l´utilizzazione, in sede internazionale, del generico termine "competente" dipende dall´ovvia considerazione che l´ordinamento giurisdizionale degli Stati contraenti può differire, tra l´altro, anche a seconda che sia stabilito un sistema di organizzazione della giustizia "monistico", ovvero "pluralistico" come certamente in Italia.

La precedente sottolineatura - che la garanzia del "giudice naturale" deve essere riferita sia alla giurisdizione sia alla competenza in senso stretto - si giustifica con il piano rilievo che le norme sulla giurisdizione vanno considerate nel nostro più ampio contesto costituzionale, nel quale l´"Ordinamento giurisdizionale" della "Magistratura" (Titolo 4, Sezione prima, Cost.) è connotato dalla attribuzione della giurisdizione sia a magistrati "ordinari", anche "specializzati" in ragione della materia oggetto di giudizio (art. 102, commi 1 e 2) - ai quali è riservata giurisdizione tendenzialmente "generale" per la tutela dei diritti soggettivi (cfr., ad esempio, il R.D. n. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 1 sull´ordinamento giudiziario, art. 1 cod. proc. civ., art. 1 cod. proc. pen. e art. 96 Cost.) -, sia a magistrati amministrativi (Consiglio di Stato ed "altri organi di giustizia amministrativa") "per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" (art. 103, comma 1 e art. 125, comma 2), sia alla Corte dei conti "nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge" (art. 103, comma 2), sia ai tribunali militari in tempo di guerra e in tempo di pace (art. 103, comma 3), sia infine ad altri, "revisionandi" "organi speciali di giurisdizione" (esistenti alla data del 1 gennaio 1948: art. 6 disp. trans. e finali, comma 1), a ciascuno dei quali è attribuita giurisdizione in ragione o della situazione giuridica soggettiva sostanziale fatta valere in giudizio (per i giudici amministrativi: interessi legittimi e, "in particolari materie indicate dalla legge", diritti soggettivi) e/o di determinate materie oggetto di giudizio, indicate direttamente dalla Costituzione e/o dalle leggi istitutive di detti "organi speciali di giurisdizione" (art. 103 Cost., commi 2 e 3 e art. 6 disp. trans e fin.).

Deve aggiungersi che, come per la giurisdizione ordinaria (cfr., in generale, artt. da 7 a 36, 39 e 40, nonchè artt. da 42 a 50 cod. proc. civ.), così anche per la giurisdizione amministrativa e per ciascuna altra giurisdizione "speciale" - non la Costituzione, che non detta disposizioni sulla "competenza in senso stretto", ma - la legge ordinaria non soltanto distingue nettamente "giurisdizione" e "competenza" (come, del resto, fa l´art. 117 Cost., comma 2, lett. l, che riserva allo Stato la legislazione esclusiva nelle materie "giurisdizione e norme processuali"), ma detta proprie e specifiche regole processuali, che stabiliscono sia criteri per la distribuzione delle controversie tra i vari organi appartenenti a ciascuna giurisdizione (competenza in senso stretto, appunto), sia forme e modi per il promovimento e per la risoluzione delle questioni e dei conflitti concernenti l´applicazione di detti criteri (cfr., ad esempio: per la giurisdizione amministrativa, gli artt. 4, da 7 a 12, da 13 a 16 cod. proc. amm., il quale ultimo art. ha introdotto anche nella giustizia amministrativa l´istituto del regolamento di competenza, deciso dal Consiglio di Stato; per la giurisdizione della Corte dei conti, il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, comma 7 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, comma 1, che attribuisce alle sezioni riunite della Corte, tra l´altro, la decisione sui "conflitti di competenza"; per la giurisdizione tributaria, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, artt. da 2 a 5).

E´ dunque evidente che - diversamente dalle differenti discipline aventi ad oggetto l´ordinamento processuale di ciascuna giurisdizione e, quindi, anche la competenza in senso stretto, stabilite con legge ordinaria - è la stessa Costituzione che, in coerenza con l´art. 24, comma 1, art. 25, comma 1, e con i principi del "giusto processo" (art. 111, comma 1), individua "ogni magistratura" (ordinaria, amministrativa, speciali), stabilisce i principali criteri di attribuzione della giurisdizione a ciascuna di esse (art. 102, commi 1 e 2, art. 103 e art. 6 disp. trans. e fin.), ed istituisce la Corte di cassazione quale unico giudice legittimato a dirimere in via definitiva questioni e conflitti di giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8), sicchè le norme costituzionali ora richiamate - oltre ad aver costituito i principali parametri del sindacato di costituzionalità di norme ordinarie sulla giurisdizione (emblematica, in tal senso, è la nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 che ha dichiarato l´illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per violazione dell´art. 103 Cost., comma 1) - costituiscono anche il reale fondamento della "pregiudizialità" della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza.

Infatti, in un ordinamento giurisdizionale connotato da più giurisdizioni - ciascuna, come detto, con proprie e specifiche attribuzioni giurisdizionali -, il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del "giudice naturale" e gli stessi principi del "giusto processo", da svolgersi secondo il canone della "ragionevole durata" (art. 111, commi 1 e 2), per risultare pienamente ed effettivamente realizzati, esigono la massima certezza quanto all´individuazione del giudice legittimato alla cognizione della controversia relativamente alla quale si chiede tutela:

innanzitutto, del giudice - ordinario, amministrativo, speciale appunto - al quale è attribuita, secondo Costituzione, tale cognizione (potestas judicandi) e, soltanto in seconda e definitiva approssimazione, del giudice al quale è concretamente attribuita, secondo l´ordinamento processuale di ciascun ordine giurisdizionale stabilito con legge ordinaria, la cognizione medesima (potestas decidendi).

E detta certezza è costituzionalmente assicurata dalla Corte di cassazione, alla quale, appunto, "la Costituzione (art. 111) e l´ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimità (sent. n. 50 in pari data) ed, in particolare, come questa Corte ha affermato in altre sue precedenti pronunzie (sent. n. 50 e 109 del 1963), la funzione regolatrice della giurisdizione nonchè delle competenze degli organi giudiziari" (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 51 del 1970, n. 3.

del Considerato in diritto; cfr. anche, ex plurimis, la sentenza n. 59 del 1993, n. 3. del Considerato in diritto, laddove si afferma che "le norme sui conflitti di giurisdizione servono proprio a stabilire quale sia il giudice naturale e se, in particolare, vi sia o meno giurisdizione ....", nonchè la sentenza n. 86 del 1982, n. 6. del Considerato in diritto, laddove si afferma, tra l´altro, che "le leggi ordinarie non possono .... disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (in base all´art. 111, commi 2 e 3) ora commi 7 e 8").

Letta in tale contesto, la disciplina dettata dall´art. 37 cod. proc. civ. - "Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d´ufficio, in qualunque stato e grado del processo" - e dal successivo art. 38 è perfettamente coerente con il delineato assetto costituzionale. Come del tutto coerenti con tale assetto sono le norme sul regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41, sia pure con il temperamento di cui all´art. 367 c.p.c., comma 1), le norme dettate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile) in materia di decisione delle questioni di giurisdizione e della cosiddetta translatio judicii, e anche la "norma di chiusura" di cui all´art. 382, comma 1, cit.

codice di rito (che reca la rubrica : "Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza"), secondo cui "La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente": norma quest´ultima che conferma chiaramente (insieme a tante altre del codice di rito), ai fini che qui esclusivamente rilevano, non solo l´ordine di priorità tra le due questioni ma anche che una questione di competenza può porsi unicamente nell´ambito di un medesimo ordine giurisdizionale previamente individuato (nel caso contemplato da questa disposizione, ovviamente, l´autorità giudiziaria ordinaria).

Può inoltre incidentalmente osservarsi, alla luce delle considerazioni che precedono, che, se il "giudice naturale precostituito per legge" è il giudice cui è attribuita sia la giurisdizione sia la competenza a conoscere una determinata controversia, la nota formula "ogni giudice è giudice della propria competenza", risultando in detto contesto costituzionale fortemente riduttiva - o quantomeno ambigua -, va esplicitata in quella secondo cui "ogni giudice è giudice della propria giurisdizione e della propria competenza così, esplicitamente, queste Sezioni Unite nella sentenza n. 4109 del 2007": infatti, anche il giudice che, in ipotesi, si ritiene privo di competenza fa parte, per definizione, del medesimo ordine giurisdizionale cui appartiene quello ritenuto competente e, dunque, può e deve rilevare, anche d´ufficio, il proprio eventuale difetto di giurisdizione.

Pertanto, tutte le osservazioni che precedono conducono univocamente alla conclusione che ogni giudice adito, anche nei casi in cui egli stesso - o la parte - dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche d´ufficio (previa eventuale sollecitazione del contraddittorio sul punto ai sensi dell´art. 101 c.p.c., comma 2), in conformità con le richiamate norme costituzionali e con l´art. 37 cod. proc. civ., la sussistenza della propria giurisdizione (il cui esito - è utile sottolineare - sarebbe sempre opportuno esplicitare chiaramente, ai fini dell´eventuale accertamento circa la formazione del giudicato sulla giurisdizione), e solo successivamente, in caso affermativo, della propria competenza, nel rispetto delle regole poste dall´art. 38 cit. codice di rito.

A definitiva riprova che quello affermato è il giusto ordine delle predette questioni, sta il decisivo rilievo che, contrariamente opinando, la previa decisione della questione di competenza potrebbe risultare del tutto inutiliter data - e, quindi, collidente, tra l´altro, con i principi di economia processuale, del "giusto processo" e della sua "ragionevole durata" - ove il giudice adito fosse poi - com´è possibile in determinate fattispecie processuali, quali quella di specie (cfr. in particolare, infra, n. 5., lett. E) - dichiarato privo di giurisdizione.

4.2. - Dal momento che l´attribuzione e il riparto della giurisdizione tra i molteplici ordini giurisdizionali sono stabiliti da norme costituzionali e/o da norme ordinarie ad essa immediatamente riconducibili (ma pur sempre sindacabili per eventuale contrasto con le prime), la affermata "pregiudizialità" della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza - e, quindi, il correlativo dovere di esame prioritario della prima ai sensi dell´art. 37 cod. proc. civ. - può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o, comunque, espressivi di interessi o di valori di sicuro rilievo costituzionale.

Tale deroghe ricorrono, a ben vedere, in due soli casi:

a) per così dire, "a monte", in ragione della mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale quanto all´instaurazione del "giusto processo", come ad esempio per la violazione del diritto di difesa della parte (art. 24 Cost., commi 2 e 3) o per l´omessa promozione di un contraddittorio effettivo (art. 111 Cost., commi 1 e 2: cfr. al riguardo, ex plurimis, le sentenze di queste Sezioni Unite nn. 22776 e 5873 del 2012 cit. e n. 26019 del 2008);

b) oppure "a valle", per la formazione del giudicato - esplicito o implicito - sulla giurisdizione: il giudicato, infatti, risponde all´"esigenza di definitività e certezza" delle situazioni giuridiche controverse, che "costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), .... sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce dell´art. 111 Cost., comma 2 come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1" (così, sinteticamente, la Corte costituzionale, con l´ordinanza n. 501 del 2000; v. anche, ex plurimis, le sentenze nn. 224 del 1996 e 129 del 2008).

Anche in forza di tale valore costituzionalmente protetto, queste Sezioni Unite hanno condivisibilmente affermato, tra l´altro, che l´interpretazione dell´art. 37 cod. proc. civ. deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, quest´ultimo quale "asse portante della nuova lettura della norma", nonchè dell´idea di giurisdizione intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli, e che il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (sentenza n. 24883 del 2008, e successive conformi:

cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 2067 del 2011 e 5704 del 2012).

4.3. - Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:

"La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza - in quanto fondata sulle norme costituzionali relative al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1), alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1), ai principi del "giusto processo" (art. 111, commi 1 e 2), alla attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed al suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati (art. 102, commi 1 e 2, art. 103, art. 6 disp. trans. e fin.) - può essere derogata soltanto in forza di norme o princìpi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell´instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione".

5. - Le considerazioni sulla affermata pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza e sulle sue deroghe, nonchè l´adesione al "diritto vivente" formatosi a seguito della menzionata sentenza di queste Sezioni Unite n. 24883 del 2008 consentono ora di rispondere allo specifico quesito posto dalla fattispecie processuale in esame (cfr., supra, n. 3.: "se, qualora avverso una sentenza di primo grado - con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando esplicitamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, dichiarando la propria incompetenza per territorio ed indicando il diverso giudice ritenuto territorialmente competente - sia stato proposto regolamento di competenza, la Corte di cassazione possa o no, in tale sede, rilevare d´ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito").

Il Collegio ritiene che, in tale fattispecie - non operando la preclusione pro judicato sulla dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario pronunciata dal giudice a quo, e neppure l´espressa adesione della ricorrente a questa pronuncia - l´applicazione dell´art. 37 cod. proc. civ. consente di (ri)esaminare, d´ufficio, la questione di giurisdizione.

Ciò, attraverso i seguenti passaggi argomentativi:

A) Preliminarmente, non è inutile ribadire: che il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all´art. 24 Cost., comma 1, include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito ("il giusto processo civile vien celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza detrazione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, nè deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il giudice": Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 1986, n. 7.2. del Considerato in diritto; cfr. anche, ex plurimis, le sentenze n. 123 del 1987 e n. 579 del 1990); e che a questo fine deve essere orientata l´interpretazione delle norme processuali in generale e di quelle volte all´individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza: "Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressochè costantemente - nel regolare questioni di rito - il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all´individuazione del giudice competente - volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall´altro lato, l´idoneità (nella salutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito - non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa": Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2007 cit., n. 5. del Considerato in diritto; tali affermazioni sono del resto costanti anche nella giurisprudenza di legittimità: cfr., ex plurimis, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 4109 del 2007 cit., nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 25735 del 2013).

B) Ciò premesso, il regolamento di competenza proposto dalla ricorrente deve qualificarsi come "facoltativo", dal momento che, con la sentenza impugnata, il Giudice a quo ha pronunciato, non sulla sola competenza ma - peraltro del tutto correttamente alla luce delle considerazioni che precedono -, prima sulla propria giurisdizione, affermandola, e poi sulla propria competenza (territoriale), negandola. Al riguardo, è ormai diritto vivente che, in fattispecie identiche o analoghe, il regolamento di competenza deve qualificarsi, appunto, come "facoltativo", per decisione sul "merito" dovendo intendersi, ai fini di detta qualificazione, non soltanto una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì anche la risoluzione di questioni diverse, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ivi compresa la questione di giurisdizione (cfr. le sentenze di queste Sezioni Unite nn. 3092 del 1985 e 7086 del 1995, nonchè, ex plurimis, le sentenze nn. 9799 del 2004, 22948 e 24285 del 2007).

C) Conseguentemente, si rende applicabile la disciplina dettata dall´art. 43 cod. proc. civ. che, com´è noto - nel prevedere che "Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l´istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito" (comma 1), e che "La proposizione dell´impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l´istanza di regolamento" (comma 2) -, nel comma 3, stabilisce in particolare che "Se l´istanza di regolamento è proposta prima dell´impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell´ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell´art. 48 sospensione dei processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza". Una volta assimilata alla pronuncia sul merito la pronuncia sulla giurisdizione - si ribadisce, ai soli fini della qualificazione del regolamento di competenza siccome "necessario" o "facoltativo" e della conseguente applicazione della rispettiva disciplina (artt. 42 o 43 cod. proc. civ.) -, la regola dettata dall´ora riprodotto art. 43 mostra con evidenza che, nella fattispecie in esame, cui si applica il primo periodo del terzo comma, non si è formato il giudicato sulla giurisdizione, essendo "sospeso" (e non "interrotto" cfr., ex plurimis, la sentenza n. 9350 del 1990) il termine per la proposizione dell´impugnazione ordinaria (da promuoversi con l´appello: cfr., ex plurimis, le sentenze delle Sezioni Unite n. 2067 del 2011 e 5704 del 2012 citt.) da parte del Comune di Bagnolo San Vito, soccombente sulla questione di giurisdizione.

D) Alla soluzione dianzi preannunciata osterebbe un precedente specifico di queste stesse Sezioni Unite, secondo il quale il principio - applicabile anche in sede di regolamento di competenza -, per cui il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato, anche d´ufficio, in ogni stato e grado del processo, va contemperato con quello in base al quale i vizi della sentenza suscettibile di appello e di ricorso per cassazione possono farsi valere soltanto nei limiti e secondo le regole propri di tali mezzi d´impugnazione, con la conseguenza che, qualora avverso una sentenza di primo grado, che abbia esaminato e deciso esplicitamente sia una questione di giurisdizione sia una questione di competenza, venga proposto unicamente regolamento facoltativo di competenza, la Corte di Cassazione, nell´ambito di tale regolamento, non può esaminare d´ufficio la questione di giurisdizione - essendo la stessa (ri)esaminabile solo a seguito di appello avverso la sentenza medesima, il termine per la proposizione del quale è sospeso a norma dell´art. 43 c.p.c., comma 3, - e deve decidere la questione di competenza sul presupposto della sussistenza della giurisdizione affermata con la predetta sentenza (sentenza n. 7086 del 1995, seguita dalla conforme sentenza n. 12566 del 1999).

In particolare, tale principio di diritto è stato così testualmente argomentato: ".... la funzione propria del regolamento di competenza, che è quella di provocare una decisione definitiva sulla questione di competenza, non esclude, in linea di principio, che in sede di decisione del regolamento la Corte possa esaminare anche una questione di giurisdizione: il difetto di giurisdizione è infatti rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 37 cod. proc. civ.) - in questo senso, Sez. Un. 18.7.1980 n. 4682; Sez. Un. 19.2.1982 n. 1050; 8.8.1991 n. 8644 -. Si deve tuttavia osservare che l´applicazione della regola per cui il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato di ufficio in ogni stato e grado del giudizio trova contemperamento in quella per cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1). Anche rispetto alla questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, com´è quella di giurisdizione; se la questione sia stata già espressamente decisa con la sentenza della cui impugnazione si discute, il contemperamento opera nel senso di richiedere un´espressa impugnazione anche di quel capo di sentenza, perchè il giudice del gravame possa tornare ad esaminare la questione (Sez. Un. 24.11.1992 n. 12518). La conclusione è quella preannunziata: pur astrattamente esaminabile, perchè non coperta da giudicato, la questione di giurisdizione non può essere presa in esame di ufficio dalla Corte e la questione di competenza deve essere esaminata sul presupposto che la giurisdizione sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto di ingiunzione spetti al giudice ordinario ....".

Com´è evidente, in questo caso - pur riconoscendosi in tale precedente che ".... la funzione propria del regolamento di competenza, che è quella di provocare una decisione definitiva sulla questione di competenza, non esclude, in linea di principio, che in sede di decisione del regolamento la Corte possa esaminare anche una questione di giurisdizione: il difetto di giurisdizione è infatti rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 37 cod. proc. civ.) ....", e che "pur astrattamente esaminabile, perchè non coperta da giudicato, la questione di giurisdizione non può essere presa in esame di ufficio dalla Corte" -, i punti di divergenza dalla soluzione adottata nella presente fattispecie sono costituiti: 1) dal limite alla pregiudizialità della questione di giurisdizione - e, quindi, all´applicabilità dell´art. 37 cod. proc. civ. -, che è stato allora individuato nella regola processuale posta dall´art. 161 c.p.c., comma 1, secondo cui "La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può esser fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione" (cosiddetta "conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione"); 2) dall´affermazione per la quale "la questione di competenza deve essere esaminata sul presupposto che la giurisdizione sulla domanda .... spetti al giudice ordinario ....".

E´ agevole rilevare al riguardo: quanto al primo punto, che, alla luce di tutte le ragioni dianzi esposte (cfr. in particolare, supra, n. 4.2.), detto limite (di limite in sostanza si tratta e non di "contemperamento") - ancorchè desunto da un principio generale dell´ordinamento processuale - non è idoneo, in mancanza della formazione del giudicato sulla giurisdizione, a derogare alla regola della necessaria pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza; quanto al secondo punto, che la soluzione adottata, per un verso, si risolve addirittura nella radicale negazione di detta pregiudizialità e, per l´altro, che l´interpretazione delle pertinenti norme processuali allora operata comporta un irragionevole sacrificio del "diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa" (cfr., supra, lettera A).

E) Infatti - e sono gli argomenti conclusivi -, nella fattispecie in esame, come in quella alla base dell´ora ricordato precedente specifico, la "scissione" tra la questione di competenza - esaminata e decisa nell´ambito del regolamento facoltativo - e la questione di giurisdizione - da esaminare e decidere nell´ambito dell´eventuale giudizio d´appello promosso dalla parte soccombente su tale questione -, oltre a sovvertire il giusto ordine di priorità tra le due questioni, condurrebbe ad un esito "paradossale" e al contempo immediatamente lesivo dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo: ove invero, in sede di impugnazione della pronuncia sulla giurisdizione, il giudice d´appello e/o le sezioni unite della Corte di cassazione negassero la giurisdizione del giudice ordinario affermata dal giudice di primo grado dichiaratosi incompetente, ne conseguirebbe il travolgimento non soltanto della pronuncia sulla competenza (perciò inutiliter data) ma dell´intero il processo, sia pure con la salvezza, ove concretamente applicabile, della disciplina relativa alla cosiddetta translatio judicii di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 59.

Infine, in assenza di un giudicato sulla giurisdizione, una soluzione diversa da quella qui adottata implicherebbe anche la sostanziale elusione della già menzionata funzione costituzionalmente attribuita alle sezioni unite della Corte di cassazione, cioè "la funzione regolatrice della giurisdizione .... degli organi giudiziari" (cfr., supra, n. 4.1.).

5.1. - Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:

"Nel caso in cui avverso una sentenza (di primo grado) - con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando espressamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, declinando la propria competenza ed indicando il diverso giudice ritenuto competente - sia stato proposto regolamento di competenza, da qualificarsi come "facoltativo", la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione secondo il disposto di cui all´art. 43 c.p.c., comma 3, primo periodo, può rilevare d´ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ai sensi dell´art. 37 cod. proc. civ., in forza dei concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte di cassazione di tutte le questioni di giurisdizione e di competenza, nonchè del rilievo che la statuizione sulla sola questione di competenza potrebbe risultare inutiliter data a seguito di un esito del processo d´impugnazione sulla questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario".

6. - Pronunciando, quindi, sul ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere la controversia oggetto del giudizio a quo.

6.1. - Preliminarmente, deve osservarsi che il Giudice a quo ha fondato l´affermazione della propria giurisdizione sulle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 recante la rubrica "Dell´opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici", secondo il quale "1. Le controversie in materia di opposizione all´ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3 sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 2. E´ competente il giudice del luogo in cui ha sede l´ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 3. L´efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall´art. 5" (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 1.1.).

Così facendo, tuttavia, tale Giudice ha dato in realtà per presupposta l´affermata giurisdizione del giudice ordinario, omettendo sostanzialmente di motivare al riguardo e, prima ancora, di interpretare la disposizione applicata, dettata