Con sentenza depositata il 23 dicembre, la Corte ha stabilito che in merito all´azione di arricchimento senza causa, esperita nei confronti di una P.A., in conseguenza dell´assenza di un valido contratto d´opera, l´indennità prevista dall´art. 2041 c.c. deve liquidarsi nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall´esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito nel caso di contratto valido ed efficace. Pertanto, ai fini della liquidazione di quanto dovuto al professionista, secondo la Corte non possono assumersi come parametro le tariffe professionali seppur richiamate da parcelle vistate dall´Ordine di appartenenza. Infatti, non si tratta di liquidare un corrispettivo per prestazioni professionali rese dal professionista nell´esecuzione di un contratto col cliente, bensì di una somma da liquidare in forza delle risultanze processuali se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale in favore della P.A. con correlativa perdita patrimoniale della controparte.