Sul delicato argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18762/16, depositata il 23 settembre.
Nel caso "de quo" vertente sulla causa proposta da un uomo offeso da grave disabilità sia in primo grado che in appello veniva rigettata la sua domanda avanzata nei confronti di Unicredit s.p.a., ai sensi dell´art. 3 della legge 67 del 2006, sulla tutela delle persone disabili vittime di discriminazioni. L´attore aveva richiesto l´adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello "bancomat" da lui utilizzato quale correntista presso un´agenzia dell´istituto di credito, con domanda di condanna di quest´ultimo a cessare la condotta discriminatoria, adottando ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, ed a risarcire il danno, nonché di condanna alla pubblicazione del provvedimento.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze rigettava l´appello principale, ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie il DPGR Toscana n. 41/R del 2009, perché il dispositivo "bancomat" era stato installato prima dell´entrata in vigore di queste disposizioni di natura tecnica, e che invece fosse applicabile, attraverso il richiamo operato dall´art. 24 della legge n. 104 del 1992, il D.M. n. 236 del 1989. Ha quindi reputato che le disposizioni di quest´ultimo fossero state osservate, con riferimento all´altezza ed alle caratteristiche del piano di appoggio dello sportello "bancomat" -contro le quali soltanto ha altresì affermato che erano state rivolte le doglianze dell´appellante .
La Corte d´appello ha dichiarato inammissibile l´appello incidentale ed ha compensato le spese del grado. Avverso questa sentenza l´uomo " discriminato" ha proposto ricorso con quattro motivi.
In questo complicato e delicato scenario viene dai Supremi Giudici affermato fermamente il principio di diritto secondo cui "In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24, e della legge 9 gennaio 1989 n. 13, oltre che delle leggi della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, art. 37 lett. g) e 9 settembre 1991, n. 47 (applicabili ratione temporis), qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l´accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l´accesso. Ne consegue che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l´ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo "bancomat" installato da un istituto di credito nell´edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui ha sede una propria agenzia, senza che rilevi che il regolamento di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, di esecuzione delle leggi statali e regionali predette, non contenga norme di dettaglio che prevedano specificamente la predisposizione da parte della banca dell´apparecchio, in modo tale da permettere al disabile di espletare il servizio corrispondente".
Ciò detto la Corte, decidendo sui ricorsi, ha dichiarato inammissibile il controricorso ed il ricorso incidentale di Unicredit s.p.a.; accolto i primi tre motivi del ricorso principale, per quanto di ragione, assorbito il quarto; cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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