Di Redazione su Venerdì, 06 Ottobre 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Assegno divorzile: prevale il principio di "autoresponsabilità".

Del tutto anacronistico è il riferimento al tenore di vita del quale si godeva in costanza di matrimonio, mentre prevalente deve ritenersi il criterio di autosufficienza economica dei coniugi.
Ciò è quanto enunciato dai Supremi Giudici di Cassazione che, effettuando un´epocale inversione di rotta rispetto ai precedenti orientamenti, hanno inteso con la sentenza 11504 del 2017 - I Sezione Civile - abbondonare il criterio del "tenore di vita" in ordine alla concessione ed alla determinazione dell´assegno divorzile.

Il suddetto principio viene sostituito da altri quale quello di solidarietà e competenza ed, innanzi tutto, quello dell´indipendenza o dell´autosufficienza economica del partner più debole al fine della determinazione dell´"an" dell´erogazione, ciò anche e soprattutto in ordine ai mutamenti economico- sociali ai quali oggi si assiste.

Per la determinazione poi del "quantum" i Supremi Giudici hanno fatto espressamente riferimento al su enunciato principio di "solidarietà economica", secondo un orientamento generale di tutela del coniuge più debole, al fine precipuo di evitare eccessivi depauperamenti dei coniugi ma anche indebiti arricchimenti.

Particolarmente rivoluzionaria appare, dunque, questa Sentenza per l´impronta soggettivistica che vi è alla base ossia il modo di concepire i coniugi i quali vengono presi in considerazione nella loro singolarità.

Anche la terminologia usata risulta essere nuova, si fa infatti riferimento alla totale ´"estinzione" del rapporto matrimoniale non solo in relazione al profilo personale ma anche con riferimento al piano patrimoniale.

Principio cardine è, dunque, quello dell´ "autoresponsabilità" economica degli ex coniugi legato alla possibilità o impossibilità oggettiva di procurarsi reddito la quale può essere desunta oltre che dalle effettive capacità di lavoro anche dal possesso di altri redditi di qualsiasi specie.









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