La Cassazione riconosce la possibilità per i correntisti di richiedere le somme versate in più alla banca per interessi anatocistici o commissione di massimo scoperto anche se il conto corrente è ancora aperto.
Il problema di richiedere i soldi ingiustamente versati in più alle banche per le rimesse in conto corrente è stato oggetto di un acceso dibattito e posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Una tesi maggioritaria e diffusa tra le corti di merito ritiene inammissibile la domanda di restituzione di queste somme quando il conto corrente è aperto: l´applicazione di interessi anatocistici o della tanto famigerata commissione di massimo scoperto, infatti, diventerebbero evidenti e tangibili solo dopo la chiusura del conto, quando si determina il saldo finale.
Per un´altra tesi, minoritaria, invece il correntista può sempre richiedere la restituzione, a condizione però che domandi anche la risoluzione del contratto di conto corrente.
Con l´ordinanza n. 28819 del 30 novembre 2017 la Cassazione aderisce parzialmente all´orientamento minoritario, aprendo un nuovo fronte nel contenzioso tra utenti e banche: vale a dire che secondo la Suprema Corte l´azione volta a recuperare le somme illegittimamente versate alla banca per l´applicazione della commissione di massimo scoperto o per l´applicazione di interessi anatocistici è sempre possibile, anche se il conto corrente è aperto.
La distinzione tra rimesse solutorie (quelle per esempio effettuate per rientrare nei limiti del fido quando il conto è sconfinato) e rimesse ripristinatorie (i versamenti volti a ripristinare la disponibilità entro i limiti del fido) rileva esclusivamente ai fini della prescrizione dell´azione di ripetizione dell´indebito e non costituisce un ostacolo alla proposizione dell´azione quando il conto corrente è ancora aperto.
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