Spetta al Comune, a cui è affidato il compito di combattere il randagismo, pagare il risarcimento per un danno provocato ad una persona, a seguito di aggressione avvenuta per strada da parte dei cani randagi.
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con ordinanza n. 12495/17, afferma che "la responsabilità per i danni causati dai cani randagi, spetta esclusivamente all´ ente cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l´incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi".
La controversia in questione nasceva a seguito di uno spiacevole episodio avvenuto per strada, dove due cani randagi aggredivano una bambina. Essendo stata ferita, i genitori citavano in giudizio il Comune di Gela per ottenere il risarcimento dei danni subiti da questa.
La domanda accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, si pronunciava in favore di parte attrice, e così condannava sia il Comune che l´ ASL, al pagamento dell´importo di Euro 5.680,97, affermandone la responsabilità in base all´art.18 della legge regionale 15/2000, che attribuisce all´ ASL la competenza di controllare le nascite della popolazione felina e canina. E infatti, riguardo la prevenzione del randagismo, dalla succitata norma discende una generale competenza dell´azienda unitamente al Comune, configurandosi in tal modo, una responsabilità solidale dei due enti per i danni causati dai cani.
Ricorreva in Cassazione l´ASL, sostenendo che, le disposizioni normative richiamate dalla legge regionale del 2000 (art. 2 del D. Pres. Reg. 12 gennaio 2007 n. 7 - regolamento esecutivo della legge regionale n. 15/2000; Decreto dell´Assessore alla Sanità della Sicilia 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U.R.S. n. 4 del 25 gennaio 2008) le affidavano esclusivamente compiti specialistici di natura sanitaria, e non anche la cattura e la custodia dei cani randagi e vagabondi, e che quindi, ciò considerato, non si sarebbe potuta configurare una sua responsabilità per i danni causati alla gente dagli animali che, indisturbati, circolano per le strade.
Di questo avviso la Cassazione, che ha inoltre considerato che, sulla base della legge quadro statale n. 281/1991 (che rimette alle Regioni la regolamentazione della materia), la regione Sicilia attribuisce il compito di cattura dei randagi ai comuni, mentre alla ASL attribuisce semplici compiti di generale controllo della popolazione canina.
Pertanto si escludeva una responsabilità della ASL affermandosi solo quella del Comune, per i danni causati dai cani randagi alla popolazione.
Per questi motivi il ricorso dell´ASP veniva accolto e rigettata la domanda proposta dall´attrice nei suoi confronti.
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