Di Redazione su Sabato, 11 Febbraio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Quando il tradimento conduce ad addebito, precisazioni Cassazione

Lo ha precisato la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza sentenza n. 3318, sez. I Civile.
I Supremi Giudici con tale sentenza, "ultima spiaggia" del marito, per vedere disconosciuta la sua totale responsabilità nella scissione familiare, hanno confermato la totale responsabilità dell´uomo che, quando ancora era giuridicamente legato alla coniuge dal vincolo matrimoniale, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.
Antefatto
Il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi A. R. ed A. B., con addebito della stessa al marito. La decisione veniva confermata dalla Corte d´appello di Brescia, che riteneva, sulla scorta dell´esame di due relazioni investigative e della deposizione di numerosi testi, che era rimasta accertata l´esistenza di una relazione adulterina del marito, che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale; né la decisione della moglie di separarsi poteva dirsi determinata da estemporanea gelosia, essendo maturata in tempi non brevissimi; gli incontri della moglie con altro uomo erano successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui ed al deposito del ricorso per separazione, sicché era indimostrata l´incidenza causale di tale relazione -in sé alquanto sfumata- nella frattura del matrimonio; il marito non aveva diritto né all´assegno di mantenimento, dato lo statuito addebito, né all´assegno alimentare, avendo rivestito cariche in alcune Società che confermavano la sua capacità lavorativa e le sue attitudini imprenditoriali.
Avverso detta sentenza, ricorreva per cassazione il marito, e resisteva la moglie.
Motivi della decisione
Tutti i motivi posti a base del ricorso sono stati dichiarati dalla Corte inammissibili.
Gli Ermellini hanno confermato in toto quanto affermato dai Giudici Territoriali.
Precisando in particolare come l´inosservanza dell´obbligo di fedeltà coniugale sia di regola sufficiente, da sola, a giustificare l´addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto; cosa che nel caso di specie chiaramente non ricorreva.
Inoltre, precisando come il diritto agli alimenti previsto dall´art. 433 cc. sia legato alla prova dello stato di bisogno e dell´impossibilità da parte dell´alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l´esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un´occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Pronuncia allegata


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