Acquisto prima casa in corso di costruzione, SC: "18 mesi per trasferirvi residenza da altro Comune"
Una pronuncia (ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018) quella della sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione che, riformando la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana (n. 712 del 20 settembre 2016), assume un valore risolutivo di una questione complessa ed estremamente ricorrente nella realtà quotidiana,
quella dei tempi entro i quali l´acquirente di una prima casa ubicata in un comune diverso da quello nel quale ha la propria residenza, è tenuto a trasferirvi quest´ultima.
Con la pronuncia citata, la Suprema Corte ha infatti precisato che quel lasso di tempo è individuabile in 18 mesi e decorre dalla data del rogito e non dal giorno di "conclusione dei lavori", nel caso in cui l´immobile de quo sia stato acquistato ancora in corso di costruzione.
I fatti e la decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l´Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa alla revoca delle
agevolazioni per l´acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall´art. 1 parte I, nota II bis, n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86, relativa a un immobile in
corso di costruzione.
La ricorrente deduceva il vizio di violazione di legge, in particolare, dell´art. 1 parte I, nota II bis, n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86, in relazione all´art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d´appello avrebbero ritenuto che il termine di 18 mesi per il trasferimentodella residenza, presso il comune ove è ubicato l´immobile, in riferimento al quale il contribuente ha richiesto le agevolazioni "prima casa", decorresse dall´ultimazione dei lavori, in particolare, dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione e ultimazione degli stessi e non dalla stipula dell´atto.
Il Collegio ha deliberato di adottare la decisione in forma semplificata e la censura è stata da esso ritenuta fondata.
Secondo l´insegnamento della Corte "In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di
acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell´acquirente, che quest´ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il t
ermine di diciotto mesi dall´atto, altrimenti verificandosi l´inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall´inevitabilità ed imprevedibilità dell´evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato." (Cass. n. 7067/14, 13148/16, 20066/15, 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00).Non conforme a tali principi - hanno concluso i giudici - è la decisione impugnata, laddove la CTR, "nell´ipotesi d´immobile in corso di costruzione, senza individuare una specifica e obiettiva causa di forza maggiore, avrebbe ritenuto che il termine di 18 mesi doveva tenere conto delle "lungaggini" burocratiche".
Da qui la cassazione senza rinvio dell´impugnata sentenza.