La sanatoria edilizia non si estende, non comporta cioè alcun beneficio per il costruttore e per il proprietario dell´immobile, in ordine alla accertata violazione delle norme cosiddette antisismiche. Ad affermarlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza quanto mai attuale dopo il sisma che ha sconvolto Ischia, con la quale i supremi giudici hanno evidenziato che l´effetto della concessione in sanatoria è sostanzialmente limitato a garantire, sia pure expost, la conformità dell´immobile alle norme urbanistiche che, all´atto della sua costruzione, erano state violate, con un effetto retroattivo che consente anche il venir meno delle sanzioni penali del caso, ma non comporta alcuna conseguenza quando specifiche norme, in determinati territori, abbiano richiesto particolari accorgimenti, a tutela della pubblica incolumità in caso di sisma.
Come rilevato dalla rivista di edilizia ed urbanistica Edilportale, in un articolo di Paola Mammarella, la Corte di Cassazione con la richiamata sentenza, la n. 30654 del 2017, ha deciso in sede di legittimità la vicenda riguardante la
proprietaria di una abitazione, che aveva iniziato i lavori per la realizzazione di un locale seminterrato, con struttura in cemento armato delle dimensioni di 8,20 metri per 7,60 metri e altezza pari a 2,50 metri, senza darne preavviso allo Sportello Unico per l´edilizia.
Ma che la costruzione in questione, oltre che realizzata abusivamente, non fosse conforme alla normativa antisismica, era assolutamente in dubbio adesso che l´immobile era situato in zona antitismica, con la conseguenza che, prima dell´avvio dei lavori, sarebbe stato necessario dotarsi anche dell´autorizzazione scritta dell´Ufficio Tecnico Regionale.
In seguito agli accertamenti compiuti, l´amministrazione comunale era quindi intervenuta, ordinando, immediatamente, la sospensione dei lavori e sanzionando la proprietaria dell´immobile con la irrogazione di una sanzione amministrativa, la multa prevista nel caso di specie. La proprietaria, a propria volta, aveva contestato l´assunto e il provvedimento assunto dal Comune, rilevando che i lavori erano in realtà stati conclusi in precedenza, e la costruzione regolarizzata mediante una concessione in sanatoria, sicchè nessun intervento sanzionatorio sarebbe stato in proprio capo possibile.
Ma, come rilevato dopo il rigetto del ricorso da parte delle Corti di merito, è intervenuta la sentenza della SC, spiegando che "il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria estingue solo la violazione delle norme urbanistiche, tra le quali non rientra la disciplina delle costruzioni in zona sismica". Sicchè, pur avendo ottenuto il titolo abilitativo, mancava sempre l´autorizzazione preventiva dell´Ufficio tecnico regionale.
I giudici hanno inoltre spiegato che "un manufatto può essere considerato terminato quando sono state ultimate le finiture interne ed esterne, ad esempio gli intonaci e gli infissi. In loro mancanza, l´immobile è ancora in costruzione, anche se abitato e se le utenze sono state attivate". Da qui il rigetto del ricorso.