Di Redazione su Mercoledì, 20 Settembre 2017
Categoria: Disabilità

Ztl, Cassazione, sentenza storica: "illegittimo chiedere a disabili di chiamare per segnalare passaggio"

E´ illegittimo chiedere ad un disabile che abbia fatto ingresso in zona a traffico limitato di chiamare la polizia municipale, la società concessionaria o altri incaricati per segnalare il passaggio.
Lo ha affermato con una recentissima sentenza la Suprema Corte di Cassazione, che ha condannato il Comune di Busto Arsizio alla restituzione ad un disabile del corrispettivo di 21 verbali "per essere passato sotto la telecamera all´ingresso di via Roma senza aver chiamato il Comando della Polizia Locale nelle 48 ore successive".
La vicenda - come riassume Varese news - risale al 2009 quando l´amministrazione installò una telecamera all´ingresso della via e la chiuse al traffico veicolare privato. Il cartello apposto sotto la telecamera spiegava che i disabili con contrassegno avrebbero potuto transitare ma sarebbe stato necessario telefonare entro 48 ore per segnalare il proprio passaggio ed evitare la contravvenzione.
Inutile dire che ci fu una pioggia di multe e iniziò una lunga battaglia che culminò anche con una marcia dei disabili al seguito del vulcanico consigliere comunale.
Ma adesso, aecondo la seconda sezione civile della Suprema Corte, composta dai giudici Stefano Petitti, Antonio Oricchio, Vincenzo Correnti, Antonello Cosentino e Luigi Abete, è stato chiarito che "l´obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore non può rendere illegittimo l´accesso da parte di chi ne ha diritto. Questo tipo di controllo, specifica meglio la sentenza, può essere effettuato solo prima del passaggio (per facilitare il lavoro di riconoscimento delle vetture) e non dopo.
Questa sentenza, la prima in Italia, potrebbe provocare effetti a catena sulla lissima scala. In atto, sono infatti decine, probabilmente centinaia, i comuni che dispongono di zone a traffico limitato e che prevedono, dei propri regolamenti, la possibilità di esenzione per i disabili a patto che comunichino entro un lasso orario temporalmente successivo all´attraversamento, le loro condizioni fisiche. Lasciando intatto, in mancanza, il potere della società di gestione di irrogare le sanzioni del caso.
La sentenza della Suprema Corte, ritenendo illegittimo tale comportamento, potrebbe pertanto essere posta alla base non solo di ricorsi ed opposizioni per l´annullamento delle sanzioni irrogate, ma anche per una domanda restitutoria rispetto ai corrispettivi già versati dagli utenti sanzionati in tutti i comuni che versano nella medesima situazione.