Premessa . Il Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) è stato ascoltato il 23 settembre 2015 dalle Commissioni Giustizia e Lavoro della Camera nell’ambito delle audizioni promosse con riguardo all’AC 1751 (Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico).
Il quadro legislativo di riferimento. Il dott. Cantone ricorda che il nostro ordinamento già disciplina la materia del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 54 bis del d. lgs n. 165 del 2001) e che l’Autorità anticorruzione ha emanato apposite linee guida per agevolarne l’attuazione (leggi questa scheda), che in Italia è ancora molto limitata; si tratta infatti di uno strumento molto importante nella lotta ai fenomeni corruttivi, finalizzato anche ad una maggiore partecipazione da parte di coloro che vengono a conoscenza di un illecito nell’ambito del rapporto di lavoro. Al tempo stesso si evidenziano i limiti di tale normativa: in particolare, sarebbe opportuna un’estensione delle tutele ai dipendenti che denunciano casi di corruzione nel settore pubblico allargato ed anche nel settore privato (dove i rischi di atti discriminatori e di ritorsioni possono essere maggiori).
Possibili linee di sviluppo. Il dott. Cantone sviluppa alcune prime osservazioni sulla proposta di legge all’esame delle Commissioni e sottolinea l’utilità di un intervento legislativo organico nella materia, salvaguardando l’attuale collocazione nel testo unico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A tale riguardo giudica positivamente l’estensione della disciplina al settore privato. Esprime invece perplessità sulla previsione di “premi” o “compensi” per l’autore delle segnalazioni: non appare infatti replicabile nel nostro ordinamento l’esperienza maturata in altri contesti , dove l’istituto del whistleblowing è radicato da tempo (come gli Stati Uniti, dove è prevista peraltro una vera e propria azione popolare a tutela dell’erario pubblico) . Ed evidenzia l’opportunità di non creare strutture ad hoc per la ricezione delle segnalazioni, in quanto tale compito può essere svolto dal responsabile per la prevenzione della corruzione già previsto dal nostro ordinamento.
Ritiene importante rafforzare le tutele del lavoratore, anche ampliando gli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante; anche nell’eventuale procedimento penale, potrebbe prevedersi una maggiore riservatezza nella fase delle indagini preliminari: ovviamente durante il dibattimento prevalgono invece altre esigenze. E andrebbero individuati incentivi indiretti, come ad esempio la rifusione delle spese legali sostenute in caso di atti discriminatori oppure il gratuito patrocinio in un procedimento penale.
La prima sperimentazione presso l’Agenzia delle entrate. Nella seduta pomeridiana del 23 settembre 2015 la Commissione ha acquisito informazioni sull’esperienza concretamente avviata da parte dell’Agenzia delle entrate nel febbraio 2015: essa ha come oggetto non solo fattispecie con rilevanza penale, ma anche irregolarità nella gestione ordinaria dell’Agenzia. L’Agenzia ha deciso, in una prima fase, di consentire segnalazioni senza l’indicazione del nominativo, al fine di superare eventuali diffidenze del segnalante che tema ritorsioni: anche durante l’istruttoria, il segnalante può continuare a mantenere l’anonimato, fornendo così ulteriori chiarimenti e specificazioni sulle irregolarità od illeciti riscontrati. L’esperienza dei primi 6 mesi (circa 150 segnalazioni, perlopiù senza l’indicazione del nominativo) appare positiva sia per la qualità delle segnalazioni, quasi sempre circostanziate, sia per gli esiti finali; in seguito alle verifiche effettuate, si è giunti ad un licenziamento ed in quattro casi di presunti illeciti penali gli atti sono stati trasmessi alle procure competenti: la mancata indicazione del segnalante non ha costituito un ostacolo all’apertura di un fascicolo da parte della magistratura, proprio in considerazione degli elementi a supporto della denuncia raccolti dagli Uffici.
Altri interventi. Nel corso dell’audizione è stato posta particolare attenzione dagli altri soggetti intervenuti (Transparency International Italia e Coalizione italiana libertà e diritti civili) sui temi dell’applicazione della normativa anche al settore privato (affrontando anche la problematica delle differenze con il comparto pubblico, nel quale il responsabile anticorruzione assume la veste di pubblico ufficiale), di adeguate forme di tutela per coloro che effettuano segnalazioni (ivi incluso un fondo di sostegno)e per l’approvazione di una disciplina della materia che superi le attuale lacune.
Fonte: Ap
Il quadro legislativo di riferimento. Il dott. Cantone ricorda che il nostro ordinamento già disciplina la materia del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 54 bis del d. lgs n. 165 del 2001) e che l’Autorità anticorruzione ha emanato apposite linee guida per agevolarne l’attuazione (leggi questa scheda), che in Italia è ancora molto limitata; si tratta infatti di uno strumento molto importante nella lotta ai fenomeni corruttivi, finalizzato anche ad una maggiore partecipazione da parte di coloro che vengono a conoscenza di un illecito nell’ambito del rapporto di lavoro. Al tempo stesso si evidenziano i limiti di tale normativa: in particolare, sarebbe opportuna un’estensione delle tutele ai dipendenti che denunciano casi di corruzione nel settore pubblico allargato ed anche nel settore privato (dove i rischi di atti discriminatori e di ritorsioni possono essere maggiori).
Possibili linee di sviluppo. Il dott. Cantone sviluppa alcune prime osservazioni sulla proposta di legge all’esame delle Commissioni e sottolinea l’utilità di un intervento legislativo organico nella materia, salvaguardando l’attuale collocazione nel testo unico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A tale riguardo giudica positivamente l’estensione della disciplina al settore privato. Esprime invece perplessità sulla previsione di “premi” o “compensi” per l’autore delle segnalazioni: non appare infatti replicabile nel nostro ordinamento l’esperienza maturata in altri contesti , dove l’istituto del whistleblowing è radicato da tempo (come gli Stati Uniti, dove è prevista peraltro una vera e propria azione popolare a tutela dell’erario pubblico) . Ed evidenzia l’opportunità di non creare strutture ad hoc per la ricezione delle segnalazioni, in quanto tale compito può essere svolto dal responsabile per la prevenzione della corruzione già previsto dal nostro ordinamento.
Ritiene importante rafforzare le tutele del lavoratore, anche ampliando gli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante; anche nell’eventuale procedimento penale, potrebbe prevedersi una maggiore riservatezza nella fase delle indagini preliminari: ovviamente durante il dibattimento prevalgono invece altre esigenze. E andrebbero individuati incentivi indiretti, come ad esempio la rifusione delle spese legali sostenute in caso di atti discriminatori oppure il gratuito patrocinio in un procedimento penale.
La prima sperimentazione presso l’Agenzia delle entrate. Nella seduta pomeridiana del 23 settembre 2015 la Commissione ha acquisito informazioni sull’esperienza concretamente avviata da parte dell’Agenzia delle entrate nel febbraio 2015: essa ha come oggetto non solo fattispecie con rilevanza penale, ma anche irregolarità nella gestione ordinaria dell’Agenzia. L’Agenzia ha deciso, in una prima fase, di consentire segnalazioni senza l’indicazione del nominativo, al fine di superare eventuali diffidenze del segnalante che tema ritorsioni: anche durante l’istruttoria, il segnalante può continuare a mantenere l’anonimato, fornendo così ulteriori chiarimenti e specificazioni sulle irregolarità od illeciti riscontrati. L’esperienza dei primi 6 mesi (circa 150 segnalazioni, perlopiù senza l’indicazione del nominativo) appare positiva sia per la qualità delle segnalazioni, quasi sempre circostanziate, sia per gli esiti finali; in seguito alle verifiche effettuate, si è giunti ad un licenziamento ed in quattro casi di presunti illeciti penali gli atti sono stati trasmessi alle procure competenti: la mancata indicazione del segnalante non ha costituito un ostacolo all’apertura di un fascicolo da parte della magistratura, proprio in considerazione degli elementi a supporto della denuncia raccolti dagli Uffici.
Altri interventi. Nel corso dell’audizione è stato posta particolare attenzione dagli altri soggetti intervenuti (Transparency International Italia e Coalizione italiana libertà e diritti civili) sui temi dell’applicazione della normativa anche al settore privato (affrontando anche la problematica delle differenze con il comparto pubblico, nel quale il responsabile anticorruzione assume la veste di pubblico ufficiale), di adeguate forme di tutela per coloro che effettuano segnalazioni (ivi incluso un fondo di sostegno)e per l’approvazione di una disciplina della materia che superi le attuale lacune.
Fonte: Ap
Collegamenti