Di Redazione su Giovedì, 23 Giugno 2016
Categoria: Istituzioni

Voucher: il lavoro accessorio in cerca di autore

Il Consiglio dei Ministri n.119, tenutosi in data 10 giugno 2016, ha deliberato modifiche alla disciplina dei cosiddetti "Voucher lavoro" ossia quello strumento che inerisce il "lavoro accessorio" così come previsto dal d.lgs.n.81/2015.
Una prima determinante modifica ha riguardato la garanzia, resasi necessaria, della piena e assoluta "tracciabilita´" dei Voucher, mutuando la procedura già in uso per gli imprenditori committenti, non agricoli o anche professionisti, che ricorrono a tipologie di lavoro accessorio, questi, sono tenuti, prima dell´inizio della prestazione di lavoro (nella misura di almeno 60 minuti) a comunicare, alla sede territoriale del nascente Ispettorato a Nazionale del Lavoro, già Direzione territoriale del lavoro, a mezzo di Sms, ovvero posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
L´altra categoria di committenti, vale a dire imprenditori agricoli, sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, sopra indicate, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai sette giorni.
In caso di violazione degli "obblighi di comunicazione" viene altresi´ mutuata, e quindi applicata, la sanzione prevista per il "lavoro intermittente" ovvero una sanzione amministrativa di importo che va dai 400 € ai 2.400 € in relazione ad ogni singolo lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Viene altresi´ specificato che trattandosi di "violazione insanabile" a posteriori, non può essere quindi applicabile la cosiddetta "procedura di diffida" contemplata ai sensi dell´articolo.13 del d.lgs. n.124/2004.
Una seconda fondamentale modifica, all´istituto Voucher, esclude il settore agricolo dall´applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali si possono avvalere di prestazioni da lavoro accessorio per compensi non superiori a €2.000 per ciascun committente.
Tale esclusione e´ motivata dal fatto che l´utilizzo dei voucher, in agricoltura, e´ già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 €, per lavoratore, anche ad ulteriori limiti per i quali, in agricoltura, il lavoro accessorio e´ utilizzabile principalmente nell´ambito delle attività agricole soprattutto di carattere stagionale, (ma non solo) svolte da pensionati e da giovani sotto i 25 anni, se studenti.
Per saperne di più:
- Comunicato stampa della Presidenza Consiglio dei Ministri
- vai al decreto
(in allegato)
Stefano Olivieri Pennesi

Fonte: Quotidiano della p.a.