L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l´infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Tale beneficio, come noto, è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).
Con la Circolare allegata, n. 75 del 6/5/2016, l´INPS ha dettato le istruzioni, integrando quanto già stabilito con la circolare n. 169 del 16 dicembre 2014.
Leggi la circolare n. 75 del 6.5.2016
Tale beneficio, come noto, è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).
Con la Circolare allegata, n. 75 del 6/5/2016, l´INPS ha dettato le istruzioni, integrando quanto già stabilito con la circolare n. 169 del 16 dicembre 2014.
Leggi la circolare n. 75 del 6.5.2016
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