Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 11 Luglio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

L'ultrapetizione: cos'è e quando si ritiene sussistente secondo la giurisprudenza più recente

Inquadramento normativo: Art. 112 c.p.c.

Vizio di ultrapetizione: Il giudice deve decidere nei limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, salvo che non vi siano eccezioni rilevabili d'ufficio. In buona sostanza, il magistrato deve pronunciare nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La violazione di detto principio rende la sentenza affetta da vizio di ultrapetizione.

Insussistenza del vizio di ultrapetizione (casistica): Non è ravvisabile la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, «quando il giudice, senza alterare nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti». In pratica, non sussiste vizio di ultrapetizione se la diversa qualificazione giuridica non comporta la sostituzione della domanda originaria con una diversa, fondata su fatti costituivi diversi da quelli posti alla base della prima. Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione, di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, senza mutare i fatti costitutivi alla base delle domande originarie (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 23215/2010; Cass. n. 13945/2012, richiamate da Cass. civ., n. 5153/2019).

È stato, inoltre, ritenuto che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che:

Sussistenza del vizio di ultrapetizione (casistica): È stato, invece, ritenuto sussistente il vizio di ultrapetizione quando:

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