Con la sentenza n. 20019 dello scorso 6 luglio, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta per un uomo accusato di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della moglie, rigettando l'istanza dell'uomo che insisteva per l'applicazione degli arresti domiciliari.
Si è difatti ritenuta del tutto inidonea tale misura a scongiurare un periodo di reiterazione del reato, posto che le violenze erano avvenute tra le mura domestiche e che la donna, prima che fosse disposta la misura cautelare, si era soltanto temporaneamente allontanata dall'abitazione familiare, chiedendo ospitalità ai propri genitori, ma non aveva definitivamente abbandonato il domicilio domestico, presso il quale avrebbe dunque ben potuto fare rientro.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo che, per aver commesso atti di autoerotismo, era stato accusato dei delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie.
Per tali fatti, il g.i.p. del Tribunale di Roma applicava la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta avanzata dall'uomo volta al riesame della misura cautelare e all'applicazione degli arresti domiciliari, rigettava l'istanza proposta confermando quando disposto dal g.i.p..
A sostegno di siffatta decisione, il Tribunale evidenziava che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato non poteva all'evidenza essere in tal modo scongiurato con l'applicazione degli arresti domiciliari, in quanto le violenze si erano compiute tra le mura domestiche, che continuavano ad essere frequentate dalla donna.
Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell' imputato chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando la violazione dell'art. 274 del codice di procedura penale in ordine ai criteri di scelta della misura, non essendosi offerta adeguata spiegazione circa la denegata possibilità di applicare la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.
La Corte evidenzia come il delitto di cui all'art. 572 del codice penale giustifica la misura cautelare applicata, anche nel caso in cui non fosse stata ravvisabile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotizzato reato di violenza sessuale.
In più, con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la doglianza, formulata è generica: il ricorrente, infatti, non ha contestato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ma - con riguardo alla scelta della misura - si è limitato a dolersi che non erano stati applicati gli arresti domiciliari presso l'abitazione coniugale.
Gli Ermellini evidenziano come la generica doglianza omette di confrontarsi con la specifica motivazione - del tutto logica - resa nell'ordinanza impugnata circa l'inidoneità degli arresti domiciliari, posto che le violenze erano avvenute tra le mura domestiche e che la donna, prima che fosse disposta la misura cautelare, si era soltanto temporaneamente allontanata dall'abitazione familiare, chiedendo ospitalità ai propri genitori, ma non aveva definitivamente abbandonato il domicilio domestico, presso il quale avrebbe dunque ben potuto fare rientro.
Alla luce di tanto, quindi, era evidente come il concreto ed attuale pericolo di reiterazione non poteva all'evidenza essere in tal modo scongiurato, sicché l'accoglimento dell'istanza avrebbe illegittimamente precluso il buon diritto della persona offesa di rientrare nel possesso dell'abitazione familiare senza mettere a rischio la propria incolumità.
In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.