Con la sentenza n. 6917 pubblicata lo scorso 11 marzo, la II sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni e riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di una costruzione eretta in violazione delle norme sulle distanze tra edifici, ha accolto la domanda di manleva proposta dal committente verso il progettista, sul presupposto che quando l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla costruzione, all'interno di una zona produttiva di espansione, di un immobile eretto in violazione sia delle distanze tra pareti finestrate, che delle distanze dal confine e delle altezze e volumetrie.
Il proprietario dell'immobile confinante con il lotto di nuova costruzione conveniva in giudizio il committente di quest'ultimo stabile, affinché fosse condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi; costituendosi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex adverso sostenuto, chiamando altresì in manleva i due progettisti, un ingegnere e un geometra.
Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto al risarcimento dei danni ed accoglieva la domanda di manleva nei confronti del solo ingegnere, nella misura del 20% del danno liquidato, escludendo la responsabilità del geometra.
La Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma delle statuizioni di prime cure, escludeva la domanda di manleva nei riguardi di ambedue i progettisti sul presupposto che – sebbene gli elaborati progettuali dei tecnici fossero stati scrupolosamente osservati nell'esecuzione delle opere – non erano emersi profili di dolo o colpa nell'espletamento dell'incarico, né erano stati indicati errori di progettazione da parte dei professionisti incaricati.
Avverso la sentenza, il committente proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso anche l'ingegnere.
Il ricorrente denunciava la violazione di norme e principi in materia di ricorso a tecnici abilitati, per avere la Corte ritenuto infondata la domanda di manleva proposta nei confronti del progettista ingegnere.
In particolare, si giustificava la chiamata in manleva del professionista sul presupposto che, ove fosse stata effettivamente accertata la violazione delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, tale violazione non poteva che derivare dalla colpa professionale dei tecnici incaricati di progettare un elaborato che il committente aveva scrupolosamente seguito.
La Cassazione condivide la censura formulata.
Nel corso del giudizio di merito era infatti emerso – e mai contestato – che il committente non si era discostato dal progetto: circostanza, questa, sufficiente per ritenere fondata la domanda di rivalsa nei confronti dei professionisti.
Ed, invero, escluso che l'opera realizzata fosse difforme rispetto alla progettazione, la violazione delle distanze non poteva che essere imputabile, a titolo di responsabilità professionale, ai progettisti: secondo la Corte, infatti, la normativa in materia edilizia, settore altamente tecnico e specialistico, richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza che – nel caso concreto – era in concreto esigibile, non risultando peraltro necessario risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c.
Alla luce di tanto, la sentenza in commento specifica che se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.
In conclusione la Cassazione cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.