Di Alessandra Garozzo su Giovedì, 17 Maggio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Rispetto della vita familiare ed incontri "blindati" figli/genitori post separazione

I Supremi Giudici di Cassazione, sez. I Civile, con la recente Ordinanza n. 11539 del 2018 trattano un argomento particolarmente delicato richiedente un bilanciamento di interessi figli-genitori separati, sempre nell´ottica della superiore tutela concessa dal nostro Ordinamento allo sviluppo armonioso e sereno dei figli minori .
In quest´ottica i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto del tutto inammissibile il ricorso proposto da un padre che dovendo, a seguito dell´avvenuta separazione con la moglie, vedere il figlio con l´assistenza dei servizi sociali lamentava addirittura la violazione dell´articolo 8 Cedu disciplinante il rispetto della vita privata e familiare.
Tale presunta violazione secondo i Supremi Giudici non sussiste non potendosi ravvisare in tale " modus operandi" alcun affievolimento del diritto del padre ad incontrare il figlio, non essendovi, dunque, di fatto alcuna violazione del Diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all´articolo 8 Cedu.
La detta precauzione trova infatti la propria ratio nella protezione del minore e non fa presagire ad alcuna forma di "alienazione parentale"dal padre lamentata.
Nel caso "de quo," piuttosto, in tutti i gradi di giudizio, veniva puntualizzata l´importanza del collocamento presso la madre e che l´allontanamento del minore da tale contesto avrebbe pregiudicato gli interessi del minore .
La supposta omissione valutativa da parte dei Giudici di Appello lamentata dal padre in ordine alle mancata valutazioni della Ctu sul condizionamento subito dal figlio ad opera della madre non trova alcun fondamento essendo di fatto la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi; né viene considerata degna di accoglimento dagli Ermellini la difesa collegata al mancato rispetto della vita familiare di cui all´articolo 8 Cedu, imponendo tale norma , secondo la Corte di Strasburgo, semplicemente l´adozione di misure appropriate per garantire piena attuazione del diritto del padre di stabilire un legame effettivo con il figlio, cosa realizzata nel caso di specie anche se erroneamente ritenuta dall´uomo non compiuta ed addirittura ostacolata dalla madre.
A ben vedere, infatti, al ricorrente non è stata negata la possibilità di avere rapporti con il figlio, sottoponendo semplicemente gli stessi a particolari cautele nell´esclusivo interesse del minore.
Alla luce delle su esposte considerazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso del padre non ravvisandosi alcuna compromissione del suo diritto.
Si allega Ordinanza .
Alessandra Garozzo.
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