Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 05 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - handicap

Verbali di handicap, cosa occorre sapere

Inquadramento normativo: art. 20 legge 3 agosto 2009 n. 102; legge 104/92

Handicap: ai sensi della legge 104, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Il concetto di handicap esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e che comporta una difficoltà d'inserimento sociale legata alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. L'handicap si differenzia sia dalla menomazione – fisica, psichica o sensoriale – che da quella condizione ne è la causa, sia dallo stato di invalidità (termine, questo, con cui si indica la riduzione della capacità lavorativa).

Come si accerta l'handicap: è riconosciuto – su esplicita domanda del richiedente, corredata dal certificato medico introduttivo stilato dal proprio medico curante – dall'ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione.

La composizione della Commissione, di cui fa parte anche un medico dell'Inps, è la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto della materia.

Non di rado accade, infatti, che colui che ha richiesto l'accertamento dell'invalidità civile, presenti domanda anche ai sensi della legge 104 e del collocamento mirato: in tali casi, il richiedente viene convocato a visita una sola volta, durante la quale vengono accertate le sue condizioni sia ai fini dell'invalidità civile, che dell'handicap e del collocamento mirato, stilando tre differenti verbali, ognuno relativo all'accertamento richiesto.

Ciascun verbale definitivo viene inviato in duplice copia, una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale (quindi con tutti i dati sensibili omessi, sostituiti dalla parola "OMISSIS").

Contenuto: nell'intestazione è enunciato quale accertamento medico sta compiendo la Commissione e, nel caso di accertamento dell'handicap, è presente la dicitura "Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ( Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 – Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)".

Il verbale dell'accertamento dell'handicap si compone di più parti (del tutto identiche a quelle del verbale dell'invalidità civile, cui si rinvia); la più rilevante è quella contenente il giudizio finale espresso dalla Commissione a seguito della visita. 

A seconda delle condizioni riscontrate, è possibile usufruire di diversi benefici, di natura fiscale e lavorativa; lo stato di handicap non dà diritto a provvidenze economiche (riconosciute, invece, nel caso di accertamento dell'invalidità, con percentuale superiore al 74%, in presenza di determinati requisiti reddituali).

Di seguito si indicano, in relazione a ciascuna condizione riscontrata, i benefici cui si ha diritto.

"PERSONA CON HANDICAP (ARTICOLO 3 COMMA 1, LEGGE 104/1992)"

Questa definizione indica la presenza di uno stato di handicap senza connotazione di gravità, ovvero si riconosce che la minorazione, singola o plurima, non ha ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Si ha diritto comunque ad alcune prestazioni e benefici, ma non anche all'accesso ai permessi e ai congedi lavorativi.

Le agevolazioni sono: le detrazioni per familiari a carico; l'esenzione ticket; agevolazioni Irpef per spese mediche generiche, le spese sanitarie specialistiche e per i mezzi di ausilio.

"PERSONA HANDICAPPATA CON UN GRADO DI INVALIDITÀ SUPERIORE AI DUE TERZI (ARTICOLO 21, LEGGE 104/1992)"

Con questa dicitura vengono riconosciute le medesime agevolazioni riconosciute per i lavoratori non gravi.

Inoltre, la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, se assunta presso gli enti pubblici come vincitore di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 

 "PERSONA CON HANDICAP CON CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ (ARTICOLO 3, COMMA 3, LEGGE 104/1992)"

Questa definizione indica la presenza di uno stato di handicap con connotazione di gravità, ovvero si riconosce che la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Oltre ad essere previste le medesime agevolazioni fiscali riconosciute per i lavoratori non gravi, sono riconosciute anche altre agevolazioni, nonché all'accesso ai permessi e ai congedi lavorativi.

Le altre agevolazioni fiscali riguardano:

- veicoli: esenzione bollo auto e trascrizione al PRA; agevolazioni iva al 4% e detrazioni Irpef del 19%delle spese per l'acquisto dell'auto. Questa agevolazione è valida, oltre che per i portatori di handicap grave, per il familiare che ha fiscalmente a carico il disabile;

- assistenza personale: deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare; detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.

- sussidi informatici tali da facilitare la comunicazione: agevolazioni iva al 4% e detrazioni Irpef del 19%delle spese.

I permessi e i congedi lavorativi possono essere richiesti cumulativamente sia dal lavoratore portatore di handicap che da uno dei familiari che lo assiste.

Più nel dettaglio:

- il lavoratore con handicap grave, nonché i genitori, i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (e nei casi previsti dalla legge anche entro il terzo grado) della persona con handicap grave, possono usufruire di due ore di permesso retribuito al giorno, oppure decidere di utilizzare 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;

- i genitori di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono scegliere tra i permessi orari retribuiti di cui sopra o tra il prolungamento del congedo parentale, con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione;

- i genitori di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita possono chiedere solo il prolungamento del congedo parentale;

- il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli e sorelle della persona con handicap grave, possono inoltre usufruire di uno speciale congedo e assentarsi dal lavoro per un periodo di due anni. Il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata;

- infine, il lavoratore in situazione di gravità o il familiare che lo assista ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il proprio consenso.

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