Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 26 Settembre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Verbale accertamento violazioni codice della strada, omessa consegna immediata. S.C.: è valido se c'è immediata contestazione orale

Con ordinanza n. 22500 del 24 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, che "la regola secondo cui l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende, difatti, all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna del verbale". E ciò in considerazione del fatto che restano distinti giuridicamente l'accertamento, la verbalizzazione e la consegna della copia del verbale al trasgressore. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte. Il ricorrente era stato sanzionato con verbale di accertamento dei Carabinieri in quanto sorpreso a circolare a bordo di un trattore, nonostante la patente di guida sospesa. Avverso tale verbale, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, eccependone l'invalidità sia per mancata indicazione del luogo ove era stata commessa l'infrazione sia per mancata contestazione immediata. Il Giudice di pace accoglieva il ricorso, ma la sentenza di accoglimento veniva riformata in appello dal Tribunale, il quale accertava che:

Inoltre, il Tribunale riteneva legittime la contestazione orale dell'infrazione, la successiva redazione e la successiva consegna del verbale al soggetto sanzionato. 

La questione è giunta all'esame dei Giudici di legittimità. Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto valida la contestazione orale, senza tener conto che essa avrebbe dovuto esser contenuta obbligatoriamente nel verbale, da redigersi contestualmente all'accertamento. In punto, è bene ricordare ciò che prevede l'art. 200 d.lgs. 285/1992 relativo alla "contestazione e verbalizzazione delle violazioni" da parte dell'agente accertatore (nel caso di specie, i carabinieri). Secondo il primo comma di tale disposizione, quando è possibile, la violazione del codice della strada deve essere immediatamente contestata al trasgressore (e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta). Successivamente all'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni del trasgressore che chiede di inserirle e infine una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. Ebbene in relazione alle modalità con cui viene effettuata la contestazione, la suprema Corte ha più volte affermato che essa può aver luogo anche oralmente, non essendo necessario, nell'immediatezza dei fatti, redigere e consegnare una copia del verbale al trasgressore (Cass. 26.11.2009, n. 24944; Cass., Sez. II, 3 giugno 2008, n. 14668). Ne consegue che anche quando la contestazione sia solo orale e non venga trascritta nel verbale, l'obbligo imposto dall'art. 200, d.lgs. 285/1992 risulta perfettamente adempiuto.  

D'altronde ciò che rende annullabile il provvedimento sanzionatorio è l'omessa contestazione immediata oppure l'omessa indicazione nel verbale dei motivi di tale omissione, non invece la mancata contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la mancata indicazione dei motivi di omessa consegna (Cass. 3.6.2008, n. 14668). La contestazione, la verbalizzazione e la consegna della copia del verbale al trasgressore costituiscono, infatti, operazioni diverse che avvengono in momenti differenti:

Da quanto detto, appare più che evidente che ai fini del su indicato art. 200, comma 1 e ai fini della validità del verbale in questione, ciò che rileva è la contestazione fatta nell'immediatezza dell'infrazione, rispondendo la consegna immediata del verbale solo ad esclusive esigenze di economia amministrativa e di trasparenza. Orbene, tornando al caso in esame, i Giudici di legittimità hanno respinto detto ricorso, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente alla luce delle considerazioni sin qui svolte e alla luce del fatto che le questioni sollevate dal ricorrente attengono all'interpretazione delle risultanze di causa che non possono costituire motivi di ricorso per cassazione.

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