Di Rosalia Ruggieri su Giovedì, 05 Dicembre 2019
Categoria: Edilizia e Urbanistica

Veranda: non occorre il permesso di costruire se ha mera funzione di riparo e protezione

Con la sentenza n. 1844 dello scorso 21 novembre, la I sezione del Tar Lecce, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di due ampie verande che, lungi dall'assumere una mera funzione accessoria di protezione o di riparo di spazi liberi, implicavano una visibile alterazione all'edificio.

Si è difatti specificato che "gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione, anche da agenti atmosferici, dell'immobile cui accedono".

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'emanazione di un ordine di demolizione di un corpo di fabbrica costituito da un due piani per una superficie complessiva di mq 79,00, oltre una veranda esterna di mq 79 e altra veranda di superficie di mq 32,00 circa. 

Il Comune, motivando l'ordinanza, evidenziava come le opere erano state realizzate in totale difformità al permesso di costruire, relativamente ad una maggiore superficie e volumetria, nonché in merito a sagoma, dimensioni e conformazione planovolumetrica; inoltre, sulla base di quanto accertato dai Carabinieri, si evidenziava che gli immobili abusivi, consistendo in due verande di non trascurabili dimensioni, con una superficie rispettiva di mq 79 e 32, erano tali da arrecare una visibile alterazione all'edificio e non potevano, quindi, ritenersi sottratte al permesso di costruire.

Ricorrendo al Tar, la difesa del proprietario censurava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando come il responsabile del competente ufficio comunale non aveva individuato i presupposti sulla base dei quali giustificare l'emanazione dell'ordinanza.

Il Tar non condivide le difese mosse dalla ricorrente.

In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, sono atti dovuti che non abbisognano di particolare motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione: l'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta, infatti, sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera e oggettiva descrizione delle opere abusivamente realizzate, in carenza del prescritto titolo edilizio, con l'indicazione dall'assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria. 

Inoltre, in relazione al regime giuridico delle verande, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Diversamente, tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come l'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata e reca la descrizione delle opere abusivamente realizzate, peraltro accertate e rilevate nel verbale del Comando la Stazione dei Carabinieri.

Ne deriva l'infondatezza dei motivi con i quali si censura il deficit motivazionale del provvedimento impugnato il quale, viceversa, ha preso atto – anche sulla scorta della valenza fidefacente del verbale dei Carabinieri – di quale fosse la consistenza delle opere abusive, consistenti in due verande di superficie rispettiva di mq 79 e 32 che, per le non trascurabili dimensioni delle stesse, oltre che per le modalità costruttive, erano tali da arrecare una visibile alterazione all'edificio.

In conclusione il Tar rigetta il ricorso e, considerata la mancata costituzione del Comune, nulla dispone in merito alle spese. 

Messaggi correlati