Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 11 Maggio 2019
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Vecchi illeciti disciplinari, SU: “Tipologia ed entità della sanzione vanno determinati in base alla gravità della condotta dell’avvocato”

 Con la decisione n. 11933 dello scorso 7 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso di un legale che eccepiva l'illegittimità della severa sanzione disciplinare ricevuta per aver violato il previgente art. 46 del codice deontologico, fornendo importanti specificazioni su come determinare la tipologia e l'entità della sanzione per quelle condotte verificatesi sotto la vigenza del vecchio codice deontologico.

Si è infatti rimarcato che "Nel procedimento disciplinare a carico dell'avvocato gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non riguardano l'an oppure il quomodo della condotta, ma solamente la valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo; ne deriva che siffatti elementi sono analoghi a quelli previsti dall'art. 133 c.p. e dall'art. 133 bis c.p. e, in quanto tali,sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'instaurazione di un procedimento disciplinare avverso un avvocato, accusato della violazione dell'art. 46 del codice deontologico forense, nella sua previgente formulazione, a mente del quale l'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

In particolare l'incolpatocodifensore con altro legale in una causa intentata dal marito di quest'ultima per ottenere il risarcimento dei danni a seguito della morte del figlio – non corrisposte dal cliente le spese di lite versate dalla compagnia assicuratrice, aveva intrapreso, nel settembre del 2010, una procedura di pignoramento presso terzi a carico del proprio assistito, per il recupero del proprio compenso professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato nella causa che, nelle more, era giunta al grado d'appello.

Per tali fatti, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi.

Il Consiglio nazionale forense – disattesa la tesi difensiva circa la rilevanza della funzione di garanzia svolta dal codifensore, che avrebbe reso superflua la tutela apprestata dall'art. 46 codice deontologico, – confermava la sanzione.

Il collegio, in particolare, rimarcava la gravità del comportamento del legale, sia per le modalità della condotta (tra cui l'avvio della procedura esecutiva subito dopo il deposito della favorevole sentenza di appello e prima ancora di avvertire il cliente) che per la rivestita carica di componente del COA dell'incolpato, cui si richiedeva il massimo rigore nel rispetto delle regole deontologiche

Avverso la decisione il difensore proponeva ricorso in Cassazione, deducendo l'illegittimità dell'irrogazione di una sanzione così afflittiva, vieppiù in quanto determinata sulla base di alcuni elementi (quali, la modalità della condotta e la carica ricoperta) che non erano stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'organo titolare del potere sanzionatorio.

Le Sezioni Unite non condividono le doglianze del ricorrente.

Gli Ermellini, rilevato come all'epoca dei fatti fosse vigente una fattispecie più favorevole rispetto a quella attuale, evidenziano come correttamente il CNF abbia applicato quella fattispecie, determinando la sanzione sulla scorta dei criteri previsti dall'art. 2 del codice deontologico vigente al momento dei fatti: in tal modo, risultando irrilevante che oggi sia vigente il rigido principio di tipicità dell'illecito, la sanzione applicabile, sulla scorta del richiamato articolo 2, era rimessa con grande ampiezza alla discrezionalità dell'organo disciplinare, coi soli limiti dell'adeguatezza alla gravità dei fatti e della considerazione delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. 

In tale contesto, la sentenza in commento ribadisce come nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'an od al quomodo della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo; ne deriva che siffatti elementi sono analoghi a quelli previsti dagli artt. 133 e 133 bis c.p. e, in quanto tali, sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

Difatti, nel procedimento disciplinare non si ha diritto ad una contestazione articolata in una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, essendo sufficiente che sia data possibilità per l'incolpato di conoscere l'addebito e di discolparsi.

Ciò premesso le Sezioni Unite condividono la valutazione dell'impugnata decisione in punto di gravità della condotta, in considerazione delle modalità di questa e del ruolo ricoperto dall'incolpato nel COA; sul punto rilevano altresì come tutti gli elementi tenuti presenti per la determinazione in concreto della sanzione sono stati oggetto di adeguata trattazione nel corso del procedimento dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ed idonea considerazione da parte del Consiglio Nazionale Forense, sicché nessuna censura può essere addebitata alla decisione impugnata.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e conferma la sanzione irrogata. 

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