Di Redazione su Lunedì, 26 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Le ferie non godute vanno remunerate quando.... I criteri della SC in caso di estinzione del rapporto

I giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2496 dell´1 febbraio del 2018 hanno stabilito che al dipendente pubblico vanno sempre monetizzate le ferie non godute alla data del suo collocamento a riposo per fatti non imputabili allo stesso.



La Corte d´Appello di Roma con la sentenza impugnata avanti la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso in appello proposto dal dipendente nei confronti dell´Ispra che in riforma della sentenza di primo grado gli riconosceva la somma di euro 8.548,17 oltre interessi per la mancata fruizione delle ferie per un periodo pari a 52 giorni.
L´Ispra ricorreva in Cassazione prospettando due motivi di ricorso.



Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione dell´art. 7, comma 13, del CCNL EPR 1994/1997, e dell´art. 6, comma 9, del CCNL 1998/01. Con il secondo, omessa o comunque insufficiente motivazione (in relazione all´art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) in quanto - il ricorrente sosteneva - in ragione delle norme sopra citate non andassero riconosciute le indennità sostitutive delle ferie non godute tranne nel caso in cui le stesse fossero state dal dipendente richieste e negate dal datore di lavoro per esigenze di servizio. Il ricorrente sosteneva che l´onere della prova delle presenza delle esigenze spettasse al dipendente così come pure ogni altra allegazione avente ad oggetto dell´avvenuta richieste e di concessione delle ferie e dell´eventuale rifiuto del proprio datore.



I giudici di legittimità, hanno ritenuto infondati i motivi del ricorso.
Dopo avere ricostruito il quadro normativo e contrattuale, richiamando le norme contrattuali regolanti la materia, i giudici di legittimità si sono soffermati sulla pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 286 del 2013 con la quale è stato affermato che "la preclusione delle clausole contrattuali di miglior favore circa la "monetizzazione" delle ferie, non può prescindere dalla tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole, tant´è che nella prassi amministrativa si è imposta un´interpretazione volta ad escludere dalla sfera di applicazione del divieto posto dall´art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «i casi di cessazione dal servizio in cui l´impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente» (parere del Dipartimento della funzione pubblica 8 ottobre 2012, n. 40033).Con la conseguenza di ritenere tuttora monetizzabili le ferie in presenza di «eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro» (nota prot. n. 0094806 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)".



Con la successiva citata sentenza della Corte Cost. n. 95 del 2016 il Giudice delle Leggi ha precisato che la disciplina statale in questione come interpretata dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere dall´àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Nel caso di specie, affermano i giudici di legittimità, la Corte d´Appello aveva rilevato che il collocamento d´ufficio in ferie del lavoratore da parte del datore di lavoro era intervenuto senza che lo stesso si fosse rifiutato di godere delle ferie in un periodo indicato e comunicato dal datore di lavoro. La sentenza impugnata non presentando alcuna vizio, non può essere censurata sul punto e bene ha fatto il giudice di Appello che in presenza di causa non imputabile al lavoratore, quale il collocamento a riposo, ad accogliere la domanda.
Per tale motivo il ricorso è stato rigettato.
Si allega sentenza

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